Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione dei Motivi Porta alla Condanna
Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile nel percorso giudiziario. Significa che l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene nemmeno esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa situazione, sottolineando come la semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nel grado precedente non costituisca un valido motivo di ricorso. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato per il reato di truffa dalla Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha lamentato una presunta violazione di legge e una motivazione carente o contraddittoria nella sentenza di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando la valutazione dei fatti e del diritto operata dai giudici di merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha impedito un’ulteriore discussione sul caso, confermando di fatto la condanna emessa dalla Corte d’Appello. La decisione si fonda su un principio fondamentale del processo di legittimità: il ricorso non può essere una mera ripetizione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Le motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno basato la loro decisione su considerazioni procedurali chiare e rigorose.
La Genericità e la Reiterazione dei Motivi
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che l’unico motivo di ricorso era ‘manifestamente infondato’. La Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza, ma si è limitato a riproporre le stesse difese, sperando in un esito diverso. Questo comportamento rende i motivi non specifici, ma solo apparenti, poiché non adempiono alla loro funzione essenziale: quella di criticare in modo argomentato la decisione impugnata.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In linea con la prassi consolidata, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e critiche verso la sentenza impugnata, evitando di riproporre argomenti già vagliati e disattesi. La presentazione di un ricorso generico e ripetitivo non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e si risolvevano in una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti, risultando così non specifici ma solo apparenti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso in Cassazione per essere considerato ammissibile, secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un ricorso deve assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione, evitando di essere una mera ripetizione di motivi già considerati e respinti in precedenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4444 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4444 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen., oltre essere manifestamente infondato non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argom avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare pagg. 2-3 della sentenza impugnata nella quale i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di truffa a lui ascritto);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/12/2025