Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello è formulato in modo vago, il rischio non è solo il rigetto, ma un ricorso inammissibile con conseguenze economiche significative per l’appellante. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e circostanziati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva condannato un imputato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e di ricettazione (art. 648 c.p.).
Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: una generica doglianza per violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Come vedremo, questa scelta si è rivelata fatale per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola cardine del nostro ordinamento processuale, sancita dall’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, i giudici hanno riscontrato una “assoluta genericità dei motivi addotti”. Il ricorrente si era limitato a chiedere l’annullamento della sentenza, senza individuare e analizzare alcun profilo specifico di censura. Le sue argomentazioni sono state qualificate come “affermazioni apodittiche”, ovvero mere asserzioni prive di un reale supporto argomentativo volto a criticare la struttura motivazionale della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e si articola su due livelli.
In primo luogo, viene evidenziata la violazione diretta dell’art. 581 c.p.p. Un ricorso non può essere una semplice richiesta di riesame, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata al provvedimento che si contesta. L’assenza di questa specificità rende l’atto inidoneo a introdurre un valido giudizio di impugnazione.
In secondo luogo, la Corte collega questa violazione all’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede espressamente l’inammissibilità dell’appello quando mancano i requisiti di specificità. La genericità dei motivi, quindi, non è un vizio sanabile, ma una causa ostativa all’esame del merito del ricorso.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono rilevanti. La declaratoria di inammissibilità non comporta solo la fine del processo, ma attiva anche delle conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Facendo leva sull’articolo 616 del codice di procedura penale e su un consolidato orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria scatta quando l’inammissibilità non è dovuta a cause di forza maggiore, ma a una negligenza della parte, come nel caso di un ricorso palesemente generico. La decisione, pertanto, funge da monito: le impugnazioni devono essere preparate con diligenza e specificità, pena l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano eccessivamente generici e non contenevano una critica specifica e argomentata contro la sentenza della Corte di Appello, violando così il requisito di specificità previsto dall’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso senza fondamento procedurale.
Quale norma fondamentale disciplina la specificità dei motivi di ricorso?
La norma di riferimento è l’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale, che impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della propria richiesta, pena l’inammissibilità dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato in relazione ai reati di cui agli 648 cod. pen. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e v motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
Considerato che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione spe ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenz senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza indi analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura a motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto íl profilo de dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inam
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente