Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti di specificità molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando i motivi di impugnazione sono vaghi, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo un caso pratico che riguarda l’introduzione di droga e telefoni in carcere.
I Fatti del Caso: Un’Operazione Orchestrata
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e per l’introduzione illecita di dispositivi di comunicazione in un istituto di pena (art. 391 ter, comma 3, c.p.).
Nello specifico, l’imputato, mentre si trovava detenuto, aveva ricevuto un pacco contenente droga e apparecchi telefonici, lanciato dall’esterno da alcuni complici. Secondo i giudici di merito, non si è trattato di un evento casuale, ma di un’azione “perfettamente orchestrata” in cui l’imputato ha avuto un ruolo pienamente partecipe, attendendo il lancio all’interno del luogo di custodia. La difesa ha quindi deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Genova dinanzi alla Suprema Corte.
L’Esito del Giudizio di Legittimità: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso non possono essere generici o astratti. Devono, al contrario, confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto violazioni di legge senza argomentarle adeguatamente e senza contestare le ampie giustificazioni fornite dai giudici d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato due aspetti fondamentali per motivare la sua decisione.
In primo luogo, ha ribadito la necessità che i motivi di ricorso, sia d’appello che di cassazione, siano specifici. Citando precedenti giurisprudenziali consolidati (tra cui le Sezioni Unite ‘Galtelli’), la Corte ha spiegato che un’impugnazione generica, che non si confronta con la sentenza precedente, non può essere esaminata nel merito. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da ricorsi pretestuosi o mal formulati.
In secondo luogo, i giudici hanno confermato la correttezza della dosimetria della pena stabilita dalla Corte d’Appello. La quantificazione della sanzione è stata ritenuta adeguata sulla base di due criteri:
1. Le modalità concrete della condotta: L’azione era stata pianificata con cura, dimostrando un’elevata capacità a delinquere.
2. La personalità dell’imputato: L’uomo era già gravato da precedenti penali, inclusi reati come rissa, lesioni e rapina, che denotavano un’indole violenta e una spiccata pericolosità sociale.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Argomentato
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Non è sufficiente elencare presunte violazioni di legge; è indispensabile sviluppare un’argomentazione critica che demolisca, punto per punto, il ragionamento del giudice del grado precedente. In assenza di questo confronto critico, il rischio di una declaratoria di ricorso inammissibile è estremamente elevato. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non argomentati e non si confrontavano in modo specifico con le ampie giustificazioni fornite dalla sentenza della Corte d’Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte per giustificare la misura della pena?
La Corte ha giustificato la pena basandosi sulle concrete modalità della condotta (un’azione perfettamente orchestrata per ricevere droga e telefoni in carcere) e sulla personalità dell’imputato, gravato da precedenti per reati violenti (rissa, lesioni) e contro il patrimonio (rapina).
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitiva conferma della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condan per più reati di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, oltre che pe ipotesi ai sensi dell’art. 391 ter, comma 3 cod. pen. (in Genova, agosto 2022), depositando anche successiva memoria, con la quale si è contestata la rileva inammissibilità del ricorso;
ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazioni di legge, nepp argomentate e comunque insussistenti, quanto al vizio motivazionale non avendo neppure operato un effettivo confronto con le ampie giustificazioni offerte d giudici dell’appello (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, la dosimetria della pena è stata giustificata alla st delle concrete modalità della condotta (l’imputato avendo ricevuto droga apparecchi telefonici all’interno del carcere di Marassi, a seguito di un’az perfettamente orchestrata che lo ha visto del tutto partecipe, egli avendo att all’interno del luogo di custodia il lancio del pacco effettuato dall’ester complici) e della personalità dell’imputato, siccome gravato da precedenti, tr quali alcuni per reati (rissa e lesioni) denotanti un’indole violenta, oltre c rapina;
che alla inammissibilità segue lhe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Deciso il 3 aprile 2024
Ivo
Il Consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH
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