Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti Essenziali dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario formulare motivi specifici, dettagliati e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse dall’imputato. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile per una violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge, in particolare degli articoli 129 del codice di procedura penale e 133 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei motivi presentati, giudicati ‘del tutto aspecifici’ e contenenti ‘censure assolutamente generiche’. Secondo la Corte, il ricorso non ha instaurato un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, al contrario, era stata ritenuta ben argomentata e logica.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di ammissibilità dei ricorsi. Ai sensi degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Non è ammissibile una critica generica o astratta della decisione del giudice di merito.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente contestato le ‘adeguate giustificazioni’ fornite dalla Corte d’Appello a sostegno sia dell’affermazione di responsabilità penale sia del trattamento sanzionatorio applicato. Il ricorso si è limitato a una doglianza generica sulla mancanza di motivazione, senza però specificare in quali punti la sentenza fosse carente o illogica. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Suprema Corte procedere a un esame nel merito, portando inevitabilmente alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza per i difensori di redigere atti di impugnazione che non siano mere ripetizioni di argomenti già vagliati, ma che si confrontino puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi specifici di legittimità. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di costi per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto aspecifici e generici, senza contestare in modo puntuale le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti per un ricorso valido secondo la Corte?
A pena di inammissibilità, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni richiesta, confrontandosi criticamente con le motivazioni della decisione che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore