Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità dei Motivi Conduce alla Sconfitta
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine: la specificità dei motivi. Quando un appello è vago e non articola critiche precise, il suo destino è segnato e si trasforma in un ricorso inammissibile. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questa dinamica.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per una serie di reati gravi. Le accuse includevano la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.) e la violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/1990). La posizione dell’imputato era ulteriormente aggravata dalla contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: una contestazione generica sulla correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Non ha, però, specificato quali fossero i passaggi illogici o le prove male interpretate dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità e il Ricorso Inammissibile
La chiave per comprendere la decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Cassazione ha bollato il motivo di ricorso come “estremamente generico per indeterminatezza”.
L’imputato si era limitato a criticare la motivazione della sentenza impugnata senza però indicare gli specifici elementi che, a suo dire, la rendevano errata o illogica. Questo approccio non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano le censure mosse e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta questo onere di chiarezza. La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta, non basta una critica astratta, ma è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore e imputato. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e una critica puntuale della decisione che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È indispensabile individuare con precisione i vizi logici o giuridici, citare gli atti processuali rilevanti e spiegare perché la decisione del giudice inferiore sia sbagliata. In assenza di tale specificità, il ricorso non supererà il vaglio preliminare di ammissibilità, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare i costi per l’imputato. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in fase di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era estremamente generico e indeterminato, non indicando specificamente gli elementi che costituivano la base della critica alla sentenza impugnata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non articola critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza che si contesta. Si limita a una censura vaga senza consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31253 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
018
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 494, 455 c. e 73 d.p.r. n. 309/1990, tutti aggravati dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale;
Considerato che l’unico motivo di ricorso articolato dal ricorrente, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente