Ricorso Inammissibile per Motivi Generici: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano specificamente con la sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere l’importanza della specificità nell’atto di appello.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del DPR 309/1990, una fattispecie di lieve entità legata al traffico di sostanze stupefacenti. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte d’Appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era un presunto vizio di motivazione: a suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe argomentato in alcun modo sulle possibili cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Suprema Corte ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. Secondo i giudici, i motivi presentati erano affetti da “genericità e aspecificità”, poiché non instauravano una reale correlazione tra le critiche mosse e le ragioni effettivamente esposte nella sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza. Un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti generici o una lamentela astratta. Al contrario, deve costituire una critica puntuale e ragionata del provvedimento che si intende contestare. L’atto di impugnazione deve “dialogare” con la sentenza precedente, evidenziandone gli errori logici o giuridici in modo specifico.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata considerazione delle cause di proscioglimento senza però indicare quali elementi concreti e evidenti (la cosiddetta “evidenza”, richiesta dall’art. 129 c.p.p.) avrebbero dovuto portare a tale esito. La Corte ha ribadito che, per ottenere un proscioglimento immediato, la prova della sua causa deve essere chiara e palese, condizione che nel caso in esame era “certamente insussistente”.
Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza contestarle punto per punto, fa cadere l’impugnazione nel vizio di aspecificità, rendendola di fatto un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le conseguenze per il ricorrente sono state dirette: la declaratoria di inammissibilità, attribuita a sua “colpa”, ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Dal punto di vista pratico, questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile costruire un’argomentazione solida, che demolisca analiticamente le fondamenta logico-giuridiche della decisione impugnata. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre all’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici. L’appellante non ha stabilito una correlazione diretta tra le sue argomentazioni e le motivazioni della sentenza impugnata, venendo meno al requisito di specificità richiesto dalla legge.
Cosa richiede la legge per poter applicare una causa di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
Secondo la Corte, il rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale richiede l'”evidenza” della sua sussistenza. Nel caso specifico, tale evidenza era del tutto assente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, poiché l’inammissibilità del ricorso è stata attribuita a sua colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
· Fkrti.
NOME at ini ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. richiede l’evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256130 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il onsi liere estensore
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