Ricorso Inammissibile: Quando le Critiche Generiche non Bastano in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di appello generici, che non si confrontano punto per punto con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Corte valuti i ricorsi e perché l’approssimazione non sia mai una strategia vincente.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Milano, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano essenzialmente due: in primo luogo, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di colpevolezza; in secondo luogo, invocava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta e inappellabile: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni procedurali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente.
Primo Motivo: La Genericità delle Censure
Il primo motivo è stato bocciato perché le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano “del tutto generiche”. L’imputato non aveva enunciato né argomentato in modo specifico quali fossero i vizi della decisione. In pratica, si era limitato a reiterare una doglianza generica senza entrare nel merito delle ragioni di fatto e di diritto che avevano sostenuto la condanna. La Cassazione ha sottolineato come il ricorrente non si fosse confrontato con la specifica motivazione della Corte d’appello, la quale aveva già escluso la validità delle prove a discolpa fornite dalla difesa (come dettagliato nelle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata). Questo mancato confronto rende il motivo d’appello sterile e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: L’Errata Invocazione dell’Art. 131-bis c.p.
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile. La ragione è simile alla precedente: il ricorrente non aveva tenuto conto della motivazione fornita dalla Corte d’Appello su quel punto specifico. I giudici di secondo grado avevano già spiegato perché l’art. 131-bis non fosse applicabile, basando la loro decisione su due elementi chiave: la “non occasionalità” della condotta illecita, che ne escludeva la minima offensività, e i “reiterati precedenti penali specifici” dell’imputato (come indicato a pagina 8 della sentenza). Ignorare questa dettagliata motivazione e riproporre la richiesta senza nuovi argomenti specifici si è rivelata una mossa inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si concentra sulla natura del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice precedente. Limitarsi a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione, senza demolire analiticamente il ragionamento che la sorregge, equivale a non presentare un vero e proprio motivo di ricorso. L’ordinanza riafferma che è onere del ricorrente confrontarsi con la sentenza che intende contestare, pena la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’arte che non ammette superficialità. Le critiche devono essere chirurgiche, specifiche e sempre ancorate al testo della sentenza impugnata. Sollevare censure generiche o ignorare le argomentazioni dei giudici di merito conduce a un risultato scontato: l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per i professionisti del diritto, questo significa che lo studio approfondito della motivazione della sentenza da impugnare è il primo, imprescindibile passo per costruire un ricorso efficace.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando prospetta censure del tutto generiche, senza enunciare ed argomentare specificamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione che si sta impugnando.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza per fare ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorrente ha l’onere di confrontarsi con la specifica motivazione della corte precedente e di indicare precisamente dove risiedono gli errori, non potendosi limitare a reiterare genericamente le proprie doglianze.
Quali elementi possono impedire l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte può escludere l’applicazione di tale norma se valuta la condotta come non occasionale e quindi di offensività non minimale, e se tiene conto dei precedenti penali specifici del ricorrente, che possono indicare una certa propensione a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata;
che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con la specifica motivazione della Corte d’appello con cui è stata pertinentemente esclusa la valenza della prova liberatoria fornita dalla difesa (si vedano, i particolare, pagg. 5 – 7 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è inammissibile deducibile poiché non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte sul punto, confortata da adeguato esame delle deduzioni difensive e valorizzazione sulla non occasionalità e per questo non mininnale offensività della condotta illecita e dai reiterati precedenti penali specif del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore