Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie, è stato dichiarato un ricorso inammissibile poiché le censure mosse dal ricorrente erano state formulate in maniera eccessivamente generica. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulle conseguenze di una loro formulazione imprecisa.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione basandolo su due principali motivi. Il primo riguardava la presunta illegalità della pena, sostenendo che non fosse stata correttamente applicata la “continuazione” tra il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) e le altre fattispecie contestate. Il secondo motivo, invece, denunciava un presunto “travisamento della prova” da parte dei giudici di merito, ovvero una scorretta interpretazione del materiale probatorio.
La Decisione della Corte e la problematica del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha deciso di non entrare nel merito delle questioni sollevate, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito al ricorrente, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di specificità per poter essere esaminato. La conseguenza diretta è la definitività della sentenza di condanna e l’aggiunta di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, evidenziandone per entrambi la criticità.
Primo Motivo: La Genericità sulla Continuazione tra Reati
Secondo i giudici, la questione relativa alla mancata applicazione della continuazione per il reato di guida in stato di ebbrezza era stata posta in modo generico. La Corte ha osservato che tale reato era stato punito separatamente già in primo grado e che nell’atto di appello non era stata sollevata una specifica doglianza sull’omessa applicazione della continuazione tra quel reato e gli altri. Di conseguenza, il motivo presentato in Cassazione risultava vago e non adeguatamente devoluto nei precedenti gradi di giudizio, rendendolo così inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità sul Travisamento della Prova
Anche il secondo motivo è stato giudicato “palesemente generico”. Il ricorrente si era limitato a denunciare un travisamento della prova senza però indicare in modo specifico quali prove sarebbero state travisate, come sarebbe avvenuta tale alterazione e in che modo essa avrebbe influito sulla decisione finale. Per la Cassazione, una censura di questo tipo, per essere valida, deve essere autosufficiente e precisa, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chi opera nel diritto: la precisione è tutto. Un atto di impugnazione non può limitarsi a enunciazioni di principio o a doglianze astratte, ma deve individuare con chiarezza e rigore gli errori della decisione impugnata, le norme violate e le prove male interpretate. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione è un monito severo sull’importanza della tecnica redazionale e della diligenza professionale nella preparazione dei ricorsi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati – uno sulla continuazione tra reati e l’altro sul travisamento della prova – sono stati ritenuti eccessivamente generici e non formulati con la specificità richiesta dalla legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, non specifica quali siano gli errori commessi dal giudice precedente né indica con precisione le norme o le prove che sosterrebbero la tesi difensiva, impedendo di fatto alla Corte di valutare la fondatezza della questione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo sulla illegalità della pena in continuazione in relazione al reat di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. è genericamente proposto, non essendo stata applicata la continuazione per tale reato, separatamente punito già in primo grado senza alcuna specifica devoluzione in appello di questioni sulla omessa continuazione di tale reato con quelli di cui ai restanti capi;
Ritenuto che il secondo motivo in ordine al travisamento della prova è palesemente generico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025