Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18675 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Pesaro, in data 28.10.2022, aveva condannato NOME e NOME, in relazione al reato ex art. 110, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi a essi comuni, lamentando vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché volti a sollecitare una diversa valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità, senza tacere che le articolate censure si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.