Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica per Evitare Errori Fatali in Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, vanificando ogni sforzo difensivo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico e illuminante su come evitare questo esito, sottolineando l’importanza della specificità delle censure.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello di Genova, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando alla Suprema Corte le sue ultime speranze di ottenere un esito diverso.
I Motivi del Ricorso: Un Approccio Difensivo Debole
La difesa dell’imputato basava il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava l’affermazione della responsabilità penale, sostenendo l’insussistenza del dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato.
2. Mancata applicazione delle circostanze attenuanti: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti generiche comuni, in particolare quella prevista dall’articolo 62, n. 2 del codice penale.
A prima vista, potrebbero sembrare motivi validi. Tuttavia, la forma in cui sono stati presentati si è rivelata fatale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri procedurali che ogni avvocato dovrebbe conoscere a menadito.
1. La Novità delle Censure
Il primo motivo di inammissibilità risiedeva nel fatto che le questioni sollevate non erano mai state presentate nell’atto di appello. La procedura penale prevede un principio di “devoluzione”, secondo cui il giudice superiore può pronunciarsi solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte nel grado di giudizio precedente. Introdurre argomenti completamente nuovi in Cassazione è, di norma, inammissibile.
2. La Genericità dei Motivi
Il secondo e più rilevante motivo è la genericità delle doglianze. La Corte ha definito i motivi come “mere enunciazioni apodittiche”. In altre parole, la difesa si era limitata ad affermare dei principi (come la mancanza di dolo) senza però:
* Indicare gli elementi specifici: Non sono stati evidenziati quali fatti o prove, trascurati dal giudice di merito, avrebbero potuto portare a una conclusione diversa.
* Fornire un’argomentazione critica: Mancava un’analisi concreta della sentenza impugnata che ne mettesse in luce le presunte falle logiche o giuridiche.
Un ricorso efficace non può essere una semplice riaffermazione della propria tesi, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende contestare. Limitarsi a dire “il giudice ha sbagliato” senza spiegare dove, come e perché, equivale a non dire nulla dal punto di vista processuale.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: la forma è sostanza. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche concrete per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). Per evitare questo esito, è indispensabile che ogni atto di impugnazione sia specifico, dettagliato e focalizzato sulle criticità della sentenza impugnata, evitando affermazioni generiche e l’introduzione di argomenti non trattati nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ e perché viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando si limita a formulare affermazioni astratte o a ripetere tesi difensive senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Viene dichiarato inammissibile perché non indica gli specifici elementi di fatto o di diritto che il giudice precedente avrebbe trascurato o erroneamente valutato, rendendo impossibile per la Corte esaminare il merito della questione.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non sollevati nel precedente grado di appello?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione, in base a quanto emerge dalla decisione, ha dichiarato inammissibili i motivi anche perché non erano stati dedotti con l’atto di appello. Questo conferma il principio secondo cui nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
A 1545 R.G.N. 5j/25 EL COGNOME ABDELMAJID
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, in particolare, per insussistenza del dolo nonché alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti comuni, specialmente quella di cui all’art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen., sono inammissibili sia perché non dedotti con l’atto di appello, sia perché generici, là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025