Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede precisione e argomentazioni solide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a un esito sfavorevole, culminando in un ricorso inammissibile. Questo non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo il caso per capire gli errori da non commettere.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputata era stata giudicata colpevole per la violazione dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 14 del 2017, e condannata alla pena di quattro mesi di arresto. Nonostante la condanna, i giudici di merito avevano riconosciuto e applicato le attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile, un elemento chiave per comprendere la successiva decisione della Cassazione.
L’Unico Motivo di Ricorso: Eccessività della Pena
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’eccessività della pena inflitta. Sostanzialmente, la difesa lamentava che la sanzione fosse sproporzionata, chiedendone una mitigazione. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questa doglianza è stata presentata si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: il motivo presentato era manifestamente infondato, generico e assertivo.
Cosa significa in pratica? La difesa si è limitata ad affermare che la pena era eccessiva, senza però confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva giustificato la misura della pena evidenziando i numerosi precedenti penali dell’imputata. Proprio questi precedenti rappresentavano l’ostacolo principale a un’ulteriore riduzione della sanzione.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che, nonostante il profilo non incensurabile dell’imputata, i giudici di merito le avevano già concesso il massimo beneficio possibile, ovvero le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Il ricorso, non argomentando su questo punto cruciale, si è dimostrato debole e incapace di scalfire la logicità della decisione precedente. In sostanza, non basta dire ‘la pena è troppa’; bisogna spiegare perché la valutazione del giudice di secondo grado sarebbe errata, illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna a quattro mesi di arresto è diventata definitiva. In secondo luogo, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico, puntuale e criticare in modo pertinente le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare. In assenza di tali requisiti, l’esito più probabile è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con aggravio di spese e la fine di ogni possibilità di revisione della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto generico e assertivo. La ricorrente non ha contestato in modo specifico le ragioni esposte nella sentenza d’appello, la quale aveva già giustificato la pena alla luce dei suoi precedenti penali, pur concedendo le attenuanti generiche nella massima estensione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha esaminato se la pena fosse giusta?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non è entrata nel merito della questione, cioè non ha valutato se la pena fosse effettivamente eccessiva o meno. La sua decisione si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità formale e sostanziale dei motivi del ricorso, giudicandoli non idonei a procedere con un esame più approfondito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35693 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa il 13 giugno 2023 dal Tribunale della medesima città, con la quale NOME, riconosciute le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 10, c. 2, del D.L. n. 2017; fatto accertato in Bologna in data 10 dicembre 2020.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l’eccessività della pena manifestamente infondato, in quanto generico e assertivo, non confrontandosi la doglianza con la pertinente motivazione della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2), in senso ostativo alla mitigazione della pena, sono stati ragionevolmente rimarcati i numerosi precedenti penali dell’imputata, in favore della quale, in ogni caso, il primo giudice ha concesso le attenua generiche, applicate peraltro nella loro massima estensione.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.