Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata. Quando ciò non avviene, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il proponente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, sanzionando la mera riproposizione di argomenti già esaminati nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Bari per un reato previsto dall’articolo 73 del D.Lgs. 159/2011, noto come Codice Antimafia. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 2 novembre 2023.
Non ritenendosi soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio nella motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri finanziari a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come ‘generici’. La Corte ha osservato che l’atto di impugnazione si limitava a essere una ‘mera riproposizione’ di un tema che era già stato oggetto di un’analisi ‘accurata e adeguata’ da parte della Corte di Appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato critiche nuove e specifiche contro il ragionamento dei giudici di secondo grado, ma ha semplicemente ripetuto le stesse difese, già vagliate e respinte.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il ricorso in Cassazione non può essere una terza istanza di giudizio sul fatto, ma deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione. La mancanza di specificità e novità nelle censure rende l’impugnazione non idonea a innescare una valutazione di merito, conducendo inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono chiaramente delineate dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che possano escludere la colpa del proponente nel determinare la causa di inammissibilità, la Corte lo condanna anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Nel caso specifico, la sanzione è stata quantificata in tremila euro. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione che siano tecnicamente solidi, specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata, evitando di incorrere in declaratorie di inammissibilità che aggravano la posizione del condannato con ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica si fonda la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria?
La condanna si basa sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede tale sanzione come conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, qualora non vi siano elementi per escludere la colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il 30/09/1990
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
27
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 2 novembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato – nei confronti di COGNOME NOME – la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Bari in riferimento al reato di cui all’art.73 d. n.159 del 2011.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici trattandosi della mera riproposizione di un tema oggetto di accurata adeguata argomentazione nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente