Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione, specificità e un’argomentazione giuridica solida. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le conseguenze di un approccio superficiale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e ripetitivi. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: non basta dissentire, bisogna criticare in modo puntuale e pertinente la decisione che si impugna.
I Fatti del Processo
Due soggetti, dopo essere stati condannati in primo e secondo grado per il reato di sostituzione di persona in concorso (artt. 110 e 494 c.p.), hanno deciso di presentare un unico ricorso per Cassazione. La loro speranza era di ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la loro colpevolezza.
I ricorrenti hanno basato la loro difesa su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della loro responsabilità penale.
2. Una critica al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili per ragioni chiare e nette, offrendo una lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
Il Primo Motivo: Genericità e Ripetitività
Il primo punto del ricorso è stato demolito dalla Corte su tre fronti. È stato considerato:
* Costituito da mere doglianze di fatto: i ricorrenti cercavano di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità.
* Generico: le argomentazioni erano una semplice riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, non un copia-incolla dei precedenti atti.
* Manifestamente infondato: la motivazione della Corte d’Appello era, secondo la Cassazione, immune da vizi logici e quindi pienamente valida.
Il Secondo Motivo: La Critica sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti, ha subito la stessa sorte. La Corte ha ritenuto la critica generica e manifestamente infondata. È stato sottolineato un principio giurisprudenziale consolidato: nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che basi la sua decisione su elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Suprema Corte risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso non può essere un contenitore di lamentele generiche o una semplice ripetizione di ciò che è già stato detto. Deve, invece, instaurare un dialogo critico e costruttivo con la sentenza impugnata, evidenziandone con precisione gli errori di diritto o i vizi logici. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con le ragioni per cui sono state respinte dal giudice precedente, dimostra di non aver colto la funzione del giudizio di legittimità e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione deve essere meticolosa. È essenziale analizzare a fondo la sentenza d’appello e costruire argomenti nuovi e specifici che ne mettano in discussione la coerenza logico-giuridica. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito dei fatti o presentare motivi vaghi e ripetitivi non solo è inutile, ma comporta conseguenze economiche significative: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è basato su motivi generici, manifestamente infondati, o se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non articola una critica specifica e puntuale contro la decisione del giudice precedente, ma si limita a lamentele vaghe o a ripetere argomenti già esaminati, senza spiegare perché la motivazione della sentenza appellata sarebbe errata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con unico atto contenente motivi comuni, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell’8 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 494 cod. pen.
Considerato che il primo motivo comune – con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di penale responsabilità – è:
costituito da mere doglianze in punto di fatto;
generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne e, pertanto, non specifiche;
manifestamente infondato a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici (pag.2 e 3 della sentenza impugnata).
Rilevato che il secondo motivo comune – con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è generico, nonché manifestamente infondato non confrontandosi (pag. 4) con una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/3/2024