Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi in Cassazione
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai diversi gradi di giudizio è regolato da precise norme procedurali. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9099/2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla mancanza di specificità e originalità nei motivi presentati. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del processo e il corretto funzionamento della giustizia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di furto con strappo, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Brescia. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua identificazione come autore del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello procedurale, rilevando un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Analisi del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che il motivo di ricorso non era altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già sollevati nel giudizio di appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale. In altre parole, la difesa si è limitata a ripresentare le stesse censure, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questo tipo di ricorso viene considerato dalla giurisprudenza come meramente apparente e non specifico, poiché omette di assolvere alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di contestare in modo mirato le statuizioni del provvedimento giudiziario.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e circostanziata della decisione impugnata. Non è sufficiente riproporre le medesime questioni già esaminate e risolte nel grado precedente. L’impugnazione deve invece confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, evidenziandone le presunte lacune, contraddizioni o errori logico-giuridici. Mancando questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e si trasforma in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, funzione che non compete alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella procedura penale: la necessità di specificità dei motivi di ricorso. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di secondo grado. Non basta essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile articolare censure che attacchino specificamente la struttura argomentativa del giudice d’appello. Per i cittadini, questa decisione sottolinea come l’accesso alla giustizia sia subordinato al rispetto di regole precise, pensate per assicurare che il processo si svolga in modo ordinato ed efficiente, evitando impugnazioni puramente dilatorie o ripetitive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte di Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto per un’impugnazione in Cassazione.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’unico motivo di ricorso denunciava una presunta carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all’identificazione dell’imputato come autore del reato di furto con strappo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua identificazione quale autore del reato, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.