Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Troppo Generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso viene dichiarato ricorso inammissibile perché i suoi motivi sono considerati troppo generici. Analizziamo il caso per capire le implicazioni pratiche di una simile decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una condanna per il reato di furto di energia elettrica, confermata dalla Corte di Appello di una città del sud Italia. L’imputata, non accettando la decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. Con una breve ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputata riguardo all’accusa di furto; significa, piuttosto, che il modo in cui il ricorso è stato scritto e presentato non rispettava i requisiti fondamentali previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede in una formula spesso utilizzata dalla Cassazione: il motivo di ricorso si risolveva in “mere proposizioni astratte prive di reale confronto critico rispetto alle ragioni della decisione”.
In parole semplici, l’avvocato della ricorrente non ha contestato punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche su cui si basava la sentenza della Corte di Appello. Invece di evidenziare specifici errori di diritto o vizi di motivazione, il ricorso si è limitato a formulare delle critiche generiche, astratte e non ancorate alla realtà processuale del caso.
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta specificamente con questi aspetti, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo generico, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è indispensabile che il ricorso sia redatto in modo tecnicamente ineccepibile.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di costi. La ricorrente è stata infatti condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza la dovuta diligenza, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. L’insegnamento è chiaro: un ricorso efficace deve essere specifico, puntuale e dialogare criticamente con la decisione che si intende impugnare.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile?
Significa che il giudice non può esaminare la questione nel merito perché l’atto di ricorso manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come in questo caso in cui i motivi erano troppo generici e astratti.
Perché il ricorso per furto di energia è stato dichiarato inammissibile?
Perché le argomentazioni presentate erano semplici affermazioni astratte che non si confrontavano in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza di condanna della Corte di Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammontava a 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso si risolve in mere proposizioni astratte prive di reale confronto critico rispetto alle ragioni della decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024