Ricorso inammissibile per motivi generici: la Cassazione conferma la condanna
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, precisi e pertinenti. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze negative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, sottolineando l’importanza di un confronto critico e puntuale con le motivazioni del giudice precedente.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990). L’imputato, non soddisfatto della pena inflitta, decideva di presentare ricorso per cassazione.
Tuttavia, l’impugnazione si fondava su un unico motivo: l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La difesa sosteneva che la pena fosse sproporzionata, senza però articolare una critica specifica alle argomentazioni che avevano portato la Corte d’Appello a quella determinazione.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti privi del requisito della specificità. Un’impugnazione, per essere valida, non può limitarsi a una lamentela generica, ma deve “dialogare” con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto gli argomenti giuridici.
La mancanza di specificità del motivo
Il ricorrente si era limitato a contestare l’entità della pena senza confrontarsi con il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. Quest’ultima, come evidenziato dalla Cassazione, aveva correttamente bilanciato gli elementi a favore dell’imputato, portati dalla difesa, con la gravità della condotta accertata. Poiché il ricorso non offriva argomenti nuovi o critiche puntuali a tale bilanciamento, è stato giudicato incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando che il motivo di ricorso era “privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale”. In sostanza, il giudice di secondo grado aveva già compiuto una valutazione ponderata, considerando sia gli elementi favorevoli all’imputato sia la gravità del reato commesso. La pena irrogata era, secondo la Corte d’Appello, congrua. Il ricorso, per essere accolto o almeno esaminato nel merito, avrebbe dovuto dimostrare l’illogicità o l’erroneità di tale valutazione, cosa che non è avvenuta. Di fronte a una motivazione generica, la Cassazione non può fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione è un atto tecnico che richiede precisione. Le doglianze generiche non solo non portano al risultato sperato, ma aggravano la posizione del condannato con ulteriori oneri economici. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che l’atto di ricorso sia costruito su critiche specifiche, pertinenti e capaci di incrinare la solidità logica della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto privo di specificità, in quanto non si confrontava criticamente con le argomentazioni logiche e corrette della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era l’unico motivo del ricorso presentato?
L’unico motivo di ricorso riguardava la presunta eccessività del trattamento sanzionatorio, ovvero della pena inflitta all’imputato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35310 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35310 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Pf
N. 16134NUMERO_DOCUMENTO Gjyzeli
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
) Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, riguardanW l’eccessività del GLYPH , -1·,,i,,. trattamento sanzionatorio, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale , la quale ha valorizzato la congruità della pena irrogata, tenuto conto sia degli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa, sia della gravità della condotta accertata;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025