Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conferma la Condanna
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta lamentare un’ingiustizia, ma occorre smontare pezzo per pezzo le argomentazioni del giudice. Vediamo nel dettaglio il caso e le sue implicazioni.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
Due soggetti venivano condannati dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La corte territoriale aveva determinato la pena tenendo conto di elementi precisi emersi durante le indagini, tra cui:
* Il considerevole numero di cessioni di droga.
* La natura delle sostanze cedute, che includeva anche droghe cosiddette ‘pesanti’.
* Le prove raccolte tramite intercettazioni telefoniche.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivando tale scelta con l’assenza di elementi che dimostrassero una revisione critica della propria condotta da parte degli imputati, anche in un momento successivo alla commissione dei reati.
Il Ricorso per Cassazione e il Problema dei Motivi Generici
Contro la sentenza d’appello, i due condannati proponevano ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano esclusivamente sulla presunta eccessività della pena inflitta. Tuttavia, i motivi del ricorso sono stati giudicati dalla Suprema Corte come ‘intrinsecamente generici’.
In pratica, gli appellanti si sono limitati a contestare la misura della pena in modo astratto, senza però confrontarsi in maniera specifica e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Non hanno offerto argomenti capaci di confutare le ragioni che avevano portato i giudici d’appello a considerare la pena non solo adeguata, ma ‘ampiamente giustificata’ alla luce delle prove raccolte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente: la forma e la sostanza del ricorso stesso. La legge, infatti, richiede che i motivi di ricorso in sede di legittimità siano specifici e non generici.
Un motivo è specifico quando indica con chiarezza le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche per cui si ritiene che la decisione sia errata. Al contrario, un motivo è generico quando si limita a una critica vaga e astratta, senza un reale confronto con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice precedente. In questo caso, i ricorsi sono stati giudicati incapaci di superare questa soglia di ammissibilità.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che i motivi addotti dai ricorrenti fossero del tutto inadeguati. Essi non si confrontavano con la solida argomentazione della sentenza di secondo grado, la quale aveva valorizzato elementi fattuali concreti per giustificare sia l’entità della pena sia il diniego delle attenuanti generiche. La motivazione della Corte d’Appello era basata sul numero delle cessioni, sulla tipologia di stupefacenti e sulla persistenza di una condotta non emendata. I ricorsi, invece, hanno eluso completamente questi punti, risultando di fatto vuoti e privi di reale contenuto critico. Pertanto, la Suprema Corte ha concluso che i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili.
Le conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la necessità di un’argomentazione specifica e pertinente. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione. È indispensabile analizzare in profondità la motivazione del giudice e costruire una critica puntuale, capace di evidenziarne le eventuali lacune o errori di diritto. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘intrinsecamente generici’ e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestare in modo astratto l’eccessività della pena.
Quali elementi aveva considerato la Corte d’Appello per giustificare la pena?
La Corte d’Appello aveva giustificato la pena basandosi sul numero elevato di cessioni di stupefacenti, inclusa la vendita di droghe pesanti, accertate tramite intercettazioni. Aveva inoltre negato le attenuanti generiche per la mancanza di una revisione critica della propria condotta da parte degli imputati.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi, comuni ai due ricorrenti, dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata fosse stata effettivamente determinata in misura non minima ma ampiamente giustificata dal numero delle cessioni di stupefacenti, anche di droghe cd. pesanti, accertate nei mesi in cui erano state effettuate le intercettazioni, e che, ha, altresì, confermato il diniego di applicazione delle generiche per la carenza di elementi (anche successivi alla commissione dei fatti) significativi di revisione critica della propria condotta;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO relatore
Il Presid COGNOME