Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Troppo Generico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza di condanna, non sono sufficienti critiche vaghe e astratte. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una difesa che non si confronta specificamente con le argomentazioni del giudice. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa in primo grado. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per tale reato, ma aveva al contempo dichiarato l’estinzione per prescrizione di un’altra ipotesi di delitto. Di conseguenza, la pena era stata ricalcolata e rideterminata.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava sia una violazione di legge sia un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, è netta e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di impugnazioni.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che l’unico motivo presentato era “generico”. Questa genericità derivava dal fatto che l’atto di impugnazione si limitava a formulare “mere proposizioni astratte”, senza mai entrare nel merito specifico delle ragioni che avevano sostenuto la condanna nella sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha costruito una critica puntuale e argomentata contro la motivazione del giudice di secondo grado, ma si è limitato a enunciazioni di principio, prive di agganci concreti con il caso di specie. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito la questione, portando inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare una sentenza in termini generali; è necessario individuare con precisione i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice e sviluppare un’argomentazione che li dimostri. La decisione serve da monito per la difesa: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico rigoroso, che si confronti dialetticamente con la sentenza impugnata. In mancanza di tale specificità, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguente dispendio di tempo e risorse, oltre all’aggravio di ulteriori sanzioni economiche per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto si esauriva in mere proposizioni astratte prive di riferimenti specifici al reale corredo argomentativo su cui poggiava la sentenza di condanna.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto della sentenza della Corte d’Appello che è stata impugnata?
La sentenza della Corte d’Appello aveva confermato una condanna per furto pluriaggravato, dichiarando al contempo estinto per prescrizione un altro delitto e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato (capo A), mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all’art. 55 comma 9,d. Igs. n. 231 del 2007 (ora art. 49,3 ter cod. pen. – capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere pi -oposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024