Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4040/2024, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: per ottenere una revisione di una sentenza di condanna, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e puntuali. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Il caso in esame riguarda una condanna per omicidio stradale, dove l’imputato ha tentato di contestare la propria responsabilità e di addurre un concorso di colpa della vittima.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Reggio Emilia per il reato di omicidio stradale, avvenuto il 27 ottobre 2018. La decisione di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 28 aprile 2022. L’imputato, non rassegnandosi alla duplice condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali argomentazioni: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità e il mancato riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla persona offesa, secondo quanto previsto dall’art. 589-bis, comma 7, del codice penale.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente, giungendo a una conclusione netta e perentoria: il ricorso è manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come le doglianze fossero del tutto generiche e formulate in fatto, senza un reale e costruttivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso si limitava a riproporre questioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza però muovere una critica specifica e circostanziata al ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Questo approccio, secondo la Cassazione, non è sufficiente per attivare un controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il Collegio ha basato la propria decisione su consolidati principi giurisprudenziali. Citando la celebre sentenza delle Sezioni Unite ‘Galtelli’ (n. 8825/2016), ha ricordato che il ricorso per Cassazione deve essere scandito da una necessaria critica alle argomentazioni della decisione impugnata. Non può risolversi in una semplice rilettura delle prove o in una generica contestazione. I giudici hanno ritenuto il ragionamento della Corte territoriale pienamente coerente con le risultanze processuali, oltre che privo di illogicità o contraddizioni manifeste. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinarne la causa, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in tali circostanze, la parte privata che ha proposto il ricorso venga condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente contestare una sentenza per ottenere una sua riforma; è indispensabile articolare censure specifiche, pertinenti e capaci di incrinare la tenuta logica della motivazione del giudice di merito. La genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione conferma la funzione della Corte di Cassazione quale giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo di un confronto critico con la decisione impugnata e non articola specifiche censure contro le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
La Corte ha valutato nel merito la questione del concorso di colpa della vittima?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la questione del concorso di colpa, poiché ha ritenuto il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi presentati, impedendo così una valutazione dei contenuti della doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che lo aveva condanNOME alla pena di giustizia in relazione al reato di omicidio stradale occorso in data 27/10/2018.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti e al mancato riconoscimento del concorso di colpa in capo alla persona offesa, agli effetti di cui all’art.589 bi comma 7 cod.pen.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente