Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di impugnazione generici e ripetitivi. Analizziamo insieme la decisione per capire perché la specificità delle censure è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che disciplina i fatti di lieve entità. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni (le cosiddette “doglianze”) presentate nel ricorso non possedevano i requisiti minimi per essere esaminate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni alla base del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha osservato che le censure mosse dal ricorrente erano “generiche” e si limitavano a “mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale”. In altre parole, l’avvocato dell’imputato non ha fatto altro che ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso efficace non può ignorare il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si intende impugnare. È necessario, invece, un confronto critico e puntuale con le argomentazioni del giudice precedente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva costruito un “puntuale e logico apparato argomentativo” per giustificare la condanna, evidenziando la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice. Il ricorso, non avendo contestato specificamente tali presupposti, è risultato privo di fondamento procedurale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una sua revisione. È indispensabile che il ricorso sia specifico, dettagliato e che dialoghi criticamente con la decisione impugnata, smontandone, pezzo per pezzo, il ragionamento. Presentare un ricorso che si limita a ripetere argomenti già sconfitti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici. La specificità non è un vezzo formale, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze presentate erano generiche e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘censure generiche’ in un ricorso?
Per ‘censure generiche’ si intendono argomentazioni che non contestano in modo puntuale e critico il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si sta impugnando, ma si limitano a ripetere argomenti già presentati nei gradi di giudizio precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MAGENTA il 15/10/1981
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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A
n. 18817/24 Scalabrino
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reat contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merit adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10/2024