Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Generici Costano Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti formali e sostanziali ben precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici e ripetitivi. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire perché non basta dissentire da una sentenza per ottenere una revisione.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa aveva due obiettivi principali: ottenere una riqualificazione del reato contestato (in materia di sostanze stupefacenti) in una fattispecie meno grave, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Entrambe le richieste erano già state respinte dalla Corte territoriale.
L’imputato decideva quindi di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sperando in un esito diverso. Tuttavia, il suo ricorso si basava sulla riproposizione delle medesime argomentazioni già vagliate e disattese nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o della correttezza della pena, ma si ferma a un livello precedente: la validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a provocare una nuova valutazione, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi discussione sul contenuto della sentenza d’appello.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è Stato Dichiarato
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un principio cardine della procedura penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati. I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano “generici e meramente riproduttivi di profili di censura” già adeguatamente vagliati e respinti dalla Corte d’Appello con “corretti argomenti giuridici”.
In altre parole, la difesa non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitata a esprimere il proprio dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte di Cassazione, però, non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Un ricorso inammissibile per genericità si verifica proprio quando l’atto di impugnazione non si confronta specificamente con le ragioni della decisione che contesta, ma le ignora o le critica in modo astratto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Anzi, produce effetti economici significativi per il ricorrente. In base al provvedimento, l’imputato è stato condannato a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta della proposizione di un ricorso che la Corte ha ritenuto privo dei requisiti minimi di ammissibilità. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito che tale condanna è evitabile solo se si dimostra che il ricorso è stato proposto “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. In questo caso, la genericità dei motivi è stata evidentemente considerata una negligenza attribuibile al ricorrente, rendendo la sanzione inevitabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare valide questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
È sempre prevista una sanzione economica in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza prevista dalla legge. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale citata, si può evitare solo se si dimostra di non avere colpa nella causa che ha determinato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1381 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 10/03/1994
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in merito alla invocata riqualificazione del reato di cui al ai sensi dell’art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309 del 1990 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cort territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
l ì Così deciso il 29 novembre 2024. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.