Ricorso Inammissibile per Motivi Generici: la Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello generici, ripetitivi o non adeguatamente argomentati. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come la Corte valuta i ricorsi e perché la superficialità nella redazione degli atti può essere fatale per la difesa.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna di due persone. Una era imputata per il reato di lesioni personali, mentre l’altra per una serie di reati tra cui minaccia, violenza privata, danneggiamento e anch’essa lesioni personali. Insoddisfatti della decisione, entrambi gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, articolandolo su tre distinti motivi.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Suprema Corte ha analizzato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti, per ragioni diverse, non meritevoli di accoglimento e, in ultima analisi, inammissibili. Vediamo nel dettaglio le criticità riscontrate.
Il Primo Motivo: Mancato Rinvio e Censure Generiche
Il primo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa a causa del mancato rinvio di un’udienza di primo grado. La Corte ha definito questa doglianza come una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione approfondita e logica, aveva già stabilito l’insussistenza dei presupposti per il rinvio, data la carenza di elementi probatori convincenti a sostegno del presunto legittimo impedimento di uno degli imputati. Inoltre, il motivo è stato considerato generico anche nella parte in cui criticava la dichiarazione di responsabilità, omettendo di formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Il Secondo e Terzo Motivo: Indeterminatezza e Infondatezza
Il secondo motivo è stato giudicato affetto da “conclamata genericità ed indeterminatezza”. Dalla lettura dell’atto non era possibile comprendere quali specifici capi o punti della sentenza d’appello fossero oggetto di contestazione. Le argomentazioni erano astratte e prive di qualsiasi collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
Il terzo motivo, che contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è stato ritenuto non solo generico ma anche manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione adeguata per escludere tale beneficio.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione sul principio fondamentale secondo cui il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse tesi difensive già esaminate e rigettate nei gradi di merito. L’impugnazione deve consistere in una critica specifica e argomentata della decisione che si contesta, individuando con precisione gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente. La genericità dei motivi, come previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la Corte ha ribadito che il giudizio richiede una valutazione complessa di tutte le peculiarità del caso. In questa vicenda, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso il beneficio in ragione della modalità della condotta, definita “arrogante, sproporzionata e non interrotta neppure al cospetto delle forze di polizia”. Tale elemento è stato ritenuto decisivo e sufficiente a giustificare l’esclusione della non punibilità, rendendo la motivazione della sentenza d’appello immune da censure.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa. La redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un’operazione di alta precisione giuridica. Non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario dimostrare, con argomenti specifici e pertinenti, perché essa sia errata. La genericità, l’astrattezza e la ripetitività delle censure sono difetti che rendono l’atto processuale inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. La conseguenza, come in questo caso, è la conferma della condanna e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, chiudendo definitivamente la vicenda processuale a sfavore dei ricorrenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, non indica specificamente i punti della sentenza che intende contestare, oppure sviluppa argomentazioni astratte senza un concreto collegamento con la motivazione della decisione impugnata.
Perché è stata esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice d’appello di escludere la particolare tenuità del fatto a causa delle modalità della condotta degli imputati. Il loro comportamento è stato definito arrogante, sproporzionato e non interrotto nemmeno di fronte alle forze di polizia, elementi che sono stati considerati decisivi per negare il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso venga respinto senza che la Corte esamini il merito delle questioni sollevate. La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45136 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di lesioni personali e di COGNOME NOME per i reati di minaccia, violenza privata, danneggiamento e lesioni personali;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e del diritto di difesa in relazione al mancato rinvio dell’udienza di primo grado del 22.11.20 non è deducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha ritenuto di avallare, con enunciato congruo, approfondito ed insindacabile in questa sede, l’insussistenza dei presupposti del rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato COGNOME a cagione della carenza di convincenti elementi a sostegno della sua assolutezza;
che, nel resto, il motivo deduce vizi motivazionali in ordine alla dichiarazione responsabilità con censure generiche per indeterminatezza, perché – prive dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. – a fronte di una motivazione della senten impugnata giuridicamente e logicamente corretta – a riguardo dell’apprezzamento di credibilità della persona offesa e dei pur non necessari riscontri esterni, costituiti dalle testimonian altrettanto attendibili, di COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME del certificato medico delle lesio delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza presente in zona – non indicano gli element che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità ed indeterminatezza, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati e in quanto sviluppato con argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto con la motivazione della sentenza censurata;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata esprime adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto; qui solo rammentandosi che il giudizio sulla tenuità richi una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis riten
evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) – come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha correttamente reputato di escludere la particolare tenuità dell’offesa in ragione della modalità della condotta, definita arrogan sproporzionata e non interrotta neppure al cospetto delle forze di polizia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il consigliT estensore
Il Presidente