Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45136 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45136 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il 17/03/1985 COGNOME nato a MESSINA il 29/08/1983
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di lesioni personali e di COGNOME NOME per i reati di minaccia, violenza privata, danneggiamento e lesioni personali;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e del diritto di difesa in relazione al mancato rinvio dell’udienza di primo grado del 22.11.20 non è deducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha ritenuto di avallare, con enunciato congruo, approfondito ed insindacabile in questa sede, l’insussistenza dei presupposti del rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato Venuti a cagione della carenza di convincenti elementi a sostegno della sua assolutezza;
che, nel resto, il motivo deduce vizi motivazionali in ordine alla dichiarazione responsabilità con censure generiche per indeterminatezza, perché – prive dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. – a fronte di una motivazione della senten impugnata giuridicamente e logicamente corretta – a riguardo dell’apprezzamento di credibilità della persona offesa e dei pur non necessari riscontri esterni, costituiti dalle testimonian altrettanto attendibili, di COGNOME NOME e NOME NOME, del certificato medico delle lesio delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza presente in zona – non indicano gli element che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità ed indeterminatezza, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati e in quanto sviluppato con argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto con la motivazione della sentenza censurata;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata esprime adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto; qui solo rammentandosi che il giudizio sulla tenuità richi una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis riten
evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) – come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha correttamente reputato di escludere la particolare tenuità dell’offesa in ragione della modalità della condotta, definita arrogan sproporzionata e non interrotta neppure al cospetto delle forze di polizia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il consigliT estensore
Il Presidente