Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla genericità dei motivi presentati, confermando una condanna e aggiungendo ulteriori costi per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
I fatti alla base della vicenda riguardano una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un riesame della sua posizione da parte dei giudici di legittimità.
Il fulcro del ricorso verteva su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, in particolare per quanto concerneva l’affermazione di responsabilità per il reato di lesioni. L’imputato sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione.
L’Esito del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati con estrema severità. L’ordinanza emessa ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato e rendendo definitiva la sua condanna. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si basa su un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, le doglianze presentate dall’imputato erano del tutto generiche. Non si trattava di nuove e circostanziate critiche alla sentenza d’appello, ma di una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale.
La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse, al contrario, un “puntuale e logico apparato argomentativo”. I giudici d’appello avevano adeguatamente scrutinato tutti gli elementi di fatto e di diritto, motivando in modo esauriente la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice per affermare la responsabilità penale. Il ricorrente, invece di confrontarsi criticamente con questo solido ragionamento, si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni, senza dimostrare dove e perché la motivazione della Corte d’Appello fosse carente o illogica. Questo comportamento processuale rende il ricorso privo della sua funzione essenziale, trasformandolo in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: un ricorso per cassazione non è una mera ripetizione delle difese precedenti. È necessario un confronto analitico e specifico con la motivazione della decisione che si contesta, evidenziandone con precisione i vizi logici o giuridici. La genericità e la riproduzione di argomenti già vagliati portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare la posizione del ricorrente con ulteriori sanzioni economiche. La difesa tecnica deve quindi essere mirata e rigorosa, pena l’impossibilità per il giudice di legittimità di esaminare nel merito le questioni sollevate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate erano generiche, limitandosi a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni non sono specifiche e dettagliate, ma si limitano a enunciazioni vaghe o alla semplice ripetizione di critiche già sollevate, senza individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione che si contesta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e inappellabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il 10/07/1977
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 23421/24 Uscè
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen. altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si sostiene il vizio di motivazione circa l’affermazione d responsabilità per il reato di lesioni contestato al capo B) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandos affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11/2024