Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato 11 18/01/1994
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
r.g. 8222/25
Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente – riprodotti nella memoria difensiva del 20 maggio 2025 – sono tutti affetti da genericità rispetto alla
motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento
del reato di evasione, evidenziando in modo non illogico le ragioni della ritenuta incompatibilità del luogo in cui l’imputata è stata fermata rispetto alla sede delle
mense per poveri ove era autorizzata a recarsi (pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il motivo riferito alla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.è
ugualmente generico/avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sul dolo e la durata
dell’allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di
legittimità;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria
della pena e di diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché/ a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, non essendo ammissibile la sollecitazione di una nuova e differente valutazione dei parametri previsti dall’art.133 c.p.;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente