Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore, precisione e una solida argomentazione giuridica. Quando questi elementi mancano, il risultato è spesso una dichiarazione di ricorso inammissibile, che non solo pone fine alla vicenda processuale ma comporta anche ulteriori costi per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta all’Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado nei confronti di un’imputata, ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma, che aveva ribadito la colpevolezza dell’imputata. Non rassegnandosi alla decisione, la difesa decideva di tentare l’ultima via possibile: il ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Genericità
L’imputata, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso alla Suprema Corte cercando di ribaltare il verdetto di colpevolezza. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato il punto debole della strategia difensiva. Secondo i giudici di legittimità, i motivi addotti a sostegno del ricorso erano formulati in maniera eccessivamente vaga e astratta. Mancava, infatti, una chiara e puntuale indicazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’annullamento della sentenza, così come mancavano riferimenti precisi e pertinenti alla motivazione della decisione della Corte d’Appello che si intendeva contestare.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come entrambi i motivi di ricorso fossero “intrinsecamente generici”. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza o a una riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Al contrario, deve individuare con esattezza il vizio di legge della sentenza impugnata, spiegando in modo dettagliato perché la decisione dei giudici di appello sarebbe errata dal punto di vista giuridico. Nel caso di specie, l’atto difensivo era privo di questa specificità, rendendo impossibile per la Corte un esame nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito, senza neppure entrare nel vivo delle questioni sollevate.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso redatto in modo generico è destinato a fallire. La decisione comporta due conseguenze negative per la ricorrente: in primo luogo, la condanna diventa definitiva; in secondo luogo, viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, è un’operazione tecnica che non ammette approssimazioni. La chiarezza, la pertinenza e la precisione delle argomentazioni giuridiche sono i pilastri indispensabili per sperare in un esito favorevole.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano intrinsecamente generici, privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual è stato il reato per cui l’imputata era stata condannata nei gradi precedenti?
L’imputata era stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, con sentenza confermata sia in primo grado che in appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31057 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARBONE NOME nato a CAPUA il 24/03/1985
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Presidente
Il Consigliere estensore
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pron di primo grado, con la quale NOME era stata ritenuta responsabile del bancarotta fraudolenta documentale;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mez difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto priv puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei corr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025