Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Generico e Ripetitivo
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, delineando i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte. Il caso riguarda un uomo condannato per condotte ingiuriose e minacciose, il cui tentativo di far valere le proprie ragioni in ultima istanza si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali del giudizio di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere perché il ricorso è stato respinto.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per due distinti episodi: il primo, una condotta ingiuriosa con appellativi sessisti rivolta a una Giudice del Tribunale di Sorveglianza; il secondo, una condotta gravemente minacciosa tenuta nei confronti di un agente della polizia penitenziaria. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, che confermava la sua responsabilità, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che le sue azioni fossero riconducibili a patologie psichiatriche o, in subordine, a meri atti di disprezzo privi di rilevanza penale.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura delle argomentazioni presentate. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano “fondati su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità”.
In sostanza, il ricorrente non ha sollevato questioni relative a una scorretta applicazione della legge (vizi di legittimità), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Le sue lamentele sono state definite “doglianze generiche e meramente riproduttive” di argomenti che la Corte d’Appello aveva già ampiamente vagliato e motivatamente respinto.
La Valutazione del Merito e i Limiti della Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato come il giudice d’appello avesse già escluso, con argomenti giuridici corretti, che le condotte potessero essere scriminate da presunte patologie psichiatriche. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, ma solo verificare che il ragionamento seguito sia logico e conforme alla legge. Poiché il ricorrente si limitava a riproporre le stesse tesi, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, il suo ricorso inammissibile era destinato al fallimento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia errori nell’interpretazione o nell’applicazione delle norme giuridiche, oppure vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva implicitamente ai giudici supremi di riconsiderare le prove e le circostanze di fatto (come la sua condizione psicologica), un’attività preclusa in questa sede. La genericità e la ripetitività delle censure proposte hanno quindi reso l’impugnazione priva dei requisiti minimi per essere esaminata.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda è la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori. La decisione riafferma l’importanza di redigere ricorsi specifici e pertinenti, focalizzati su reali vizi di legittimità, per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile e le relative sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si basa su motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, oppure quando le argomentazioni sono generiche, ripetitive e non individuano specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in materia penale?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può valutare se la condotta di un imputato è giustificata da una patologia psichiatrica?
No, la Corte di Cassazione non può valutare nel merito se una condotta sia riconducibile a una patologia. Può solo verificare se il giudice di grado inferiore, nel prendere la sua decisione su questo punto, abbia seguito un ragionamento logico e abbia applicato correttamente la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIVOLI il 14/05/1974
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 91/Rg 37133
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in se di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi di merito che ha escluso di ricondurre a patologie psichiatriche o ad atti di mero disprezz sia la condotta ingiuriosa ai danni della Giudice del Tribunale di Sorveglianza, alla quale era rivolto con appellativi sessisti (pag. 5), sia la condotta gravemente minacciosa tenut nei confronti dell’agente della polizia penitenziaria (pag. 6). rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i 3 marzo 2025.