Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere valido, non può limitarsi a critiche vaghe e ripetitive. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di una difesa che non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue difese si concentravano in particolare sulla presunta assenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e volontà di opporsi a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li hanno giudicati del tutto inadeguati. L’ordinanza stabilisce in modo netto e definitivo che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su una ragione precisa: la genericità delle doglianze. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano mere “enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale”. In altre parole, l’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in secondo grado, senza però attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico con cui la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione. La sentenza di secondo grado, secondo la Cassazione, aveva adeguatamente analizzato e confermato la sussistenza di tutti i presupposti del reato contestato, compreso l’elemento soggettivo messo in discussione dalla difesa. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di motivazione) nella sentenza che si intende impugnare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza l’idea che l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un elevato livello di tecnicismo e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti e mirati, dove e perché i giudici dei gradi precedenti avrebbero sbagliato. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere formulate con cura e precisione, pena la loro immediata reiezione con addebito di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate (doglianze) erano generiche, si limitavano a ripetere censure già esaminate dalla Corte d’Appello e non si confrontavano in modo specifico con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1870 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 29/05/2000
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28461/24 Gaaliche
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo all’elemento soggettivo sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandos affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 02/12/2024