Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza del principio di specificità dei motivi, pena la declaratoria di ricorso inammissibile. In questo articolo, analizzeremo una decisione che chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze.
Il Caso in Analisi: un Appello contro una Condanna per Furto Aggravato
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali, entrambi focalizzati sulla determinazione della pena.
Il ricorrente lamentava una motivazione assente o carente riguardo a due aspetti cruciali:
1. Il trattamento sanzionatorio e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata.
2. Il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista per il danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile.
I Motivi del Ricorso Ritenuti Inammissibili
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di doglianza, giungendo per entrambi a una conclusione negativa. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito, riservato ai primi due gradi di giudizio, e il sindacato di legittimità, proprio della Cassazione.
La Genericità del Primo Motivo sul Bilanciamento delle Circostanze
Il primo motivo è stato considerato ricorso inammissibile per due ragioni distinte: genericità e manifesta infondatezza.
In primo luogo, è stato ritenuto generico perché non rispettava il requisito di specificità imposto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Secondo la Corte, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici a sostegno della sua censura, impedendo così al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi.
In secondo luogo, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010): le decisioni relative al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti sono espressione di una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta di equivalenza tra le circostanze come la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena, una giustificazione ritenuta sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità.
L’Infondatezza del Secondo Motivo sull’Attenuante Specifica
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), è stato dichiarato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha rilevato che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sul punto, esente da vizi di illogicità. Pertanto, la doglianza si traduceva in una richiesta di nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sul principio fondamentale che delimita le sue competenze. Il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma di garante della corretta applicazione della legge e della coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. Il ricorso che non si attiene a questi binari, ma che tenta di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove o delle circostanze di fatto, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La genericità dei motivi, ossia la mancata indicazione precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione, rappresenta una violazione procedurale che impedisce al giudice di esercitare il proprio controllo. Allo stesso modo, la manifesta infondatezza si verifica quando le censure sono palesemente prive di pregio giuridico, come nel caso in cui si contesti una valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente lamentare un presunto errore del giudice di merito, ma è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e fondate su vizi di legittimità. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta non solo l’irrevocabilità della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Un monito, dunque, sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e tecnicamente ineccepibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, in parte, generici e non indicavano specificamente gli elementi a sostegno della censura, e, in parte, manifestamente infondati perché contestavano una valutazione discrezionale del giudice di merito che era stata adeguatamente motivata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo controllo si limita a verificare che la decisione non sia arbitraria o basata su un ragionamento palesemente illogico. Il giudizio di comparazione tra circostanze è tipicamente una valutazione di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia una motivazione assente o carente in merito al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante come contestata è:
generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
– manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto(S. U. n.10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con il quale il ricorrente lamenta una motivazione assente o carente in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato in presenza (pag. 3) di una motivazione esente da evidenti illogicità e in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell’evento (Sez. 2 n. 22356 del 22/02/2023, Rv. 284741).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il consliere et. sore n 5 GLYPH
Il Presidente