Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi formulati in modo generico o aspecifico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di critiche puntuali e argomentate conduca inevitabilmente al rigetto del ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di rapina e lesioni. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su tre punti principali:
1. Mancata rinnovazione dell’istruttoria: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non riaprire la fase probatoria per ascoltare un testimone indicato dalla difesa.
2. Vizio di legge e difetto di motivazione: Si lamentava un’errata valutazione delle prove che avevano portato alla dichiarazione di colpevolezza.
3. Errata determinazione della pena: Si criticava la quantificazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo e li ha dichiarati tutti inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione del diritto e la logicità delle motivazioni.
La questione del ricorso inammissibile per motivi non specifici
Il primo motivo è stato giudicato aspecifico perché la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sua decisione di non sentire il testimone, evidenziando la chiarezza del quadro probatorio e l’attendibilità della persona offesa. La Cassazione ha ribadito che tale valutazione, se coerente e logica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte una rilettura degli elementi probatori, un’operazione che esula dai suoi poteri. I giudici hanno sottolineato che entrambe le sentenze di merito avevano fornito una spiegazione adeguata delle ragioni della condanna.
Infine, il terzo motivo sulla pena è stato definito “del tutto generico”. La difesa si era limitata a lamentare un’eccessività della sanzione senza contrapporre argomentazioni valide e specifiche a quelle esposte dai giudici. A tal proposito, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2016), secondo cui un ricorso è inammissibile se non enuncia e argomenta in modo esplicito i rilievi critici rispetto alla decisione impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ruolo del giudizio di legittimità non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma di verificare che il percorso logico-giuridico seguito da questi ultimi sia corretto e privo di vizi evidenti. Nel caso di specie, tutti i motivi proposti dal ricorrente miravano, in sostanza, a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Cassazione. La genericità delle censure, specialmente quelle relative alla pena, ha dimostrato l’incapacità del ricorso di individuare un vizio di legittimità concreto, limitandosi a una mera e sterile contrapposizione alla decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario identificare precisi errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e giuridicamente fondati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e generici. Il ricorrente non ha formulato critiche precise e argomentate contro la sentenza impugnata, ma si è limitato a richiedere una nuova valutazione delle prove e a contestare genericamente la decisione, compiti che non rientrano nelle funzioni della Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come la testimonianza di una persona?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o effettuare una nuova ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. La richiesta di rinnovare l’istruttoria è stata respinta proprio perché implicava una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” in relazione alla pena?
Significa che la difesa si è limitata a sostenere che la pena fosse eccessiva senza fornire una valida confutazione delle argomentazioni usate dai giudici di merito per determinarla. Per essere ammissibile, il ricorso deve indicare specificamente quali criteri di legge non sono stati rispettati o perché la motivazione del giudice sulla quantificazione della pena è illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con conseguente violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., è aspecifico; la Corte di appello ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell’esame del teste indicato dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.
considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di legge e difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità è aspecifico e non consentito in sede di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pagine 4-7 della sentenza impugnata);
rilevato che l’ulteriore doglianza con cui si censura violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio è del tutto generica. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzioNOMErio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto all ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del9f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
Il Con
,
s eriEsdiksore
COGNOME
Il Presidente