Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Bloccano l’Accesso alla Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa essere dichiarata inammissibile, impedendo un esame nel merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile contro una condanna per tentato furto aggravato, e la decisione della Suprema Corte sottolinea i rigorosi requisiti di specificità necessari per accedere al giudizio di legittimità. Analizziamo insieme i fatti e le importanti lezioni processuali che ne derivano.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Furto e la Doppia Condanna
Due individui venivano condannati in primo grado per il delitto di tentato furto aggravato, commesso in concorso tra loro. La sentenza veniva confermata integralmente dalla Corte d’Appello, che ribadiva la responsabilità penale degli imputati sulla base di un solido quadro probatorio. In particolare, il riconoscimento effettuato dalla persona offesa era stato ritenuto attendibile e corroborato da altri elementi emersi durante l’istruttoria.
Nonostante la doppia pronuncia di condanna nei gradi di merito, i difensori degli imputati decidevano di proseguire la battaglia legale, proponendo ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
L’Appello alla Corte di Cassazione e i Motivi del Ricorso
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si fondava su due principali motivi di doglianza:
1. Vizio di motivazione: Gli imputati lamentavano un presunto errore nel ragionamento dei giudici d’appello riguardo all’affermazione della loro colpevolezza. Sostanzialmente, contestavano la valutazione delle prove, in primis il riconoscimento da parte della vittima.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere la sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative, ritenendo tale diniego ingiustificato.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha respinto l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo per entrambi a una valutazione di inammissibilità. Le ragioni di questa decisione sono fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: Genericità e Ripetitività delle Censure
La Corte ha qualificato il primo motivo come generico e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. Gli Ermellini hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non fornire una lettura alternativa delle prove.
Nel caso specifico, chiedere di riconsiderare l’attendibilità del riconoscimento della vittima equivale a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici (come un travisamento palese di una prova decisiva) e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni difensive già disattese.
Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva chiaramente giustificato il diniego delle sanzioni sostitutive. La motivazione si basava sui precedenti penali specifici degli imputati, i quali, secondo i giudici di merito, non permettevano di formulare un giudizio positivo sulla loro futura adesione alle prescrizioni. In altre parole, il loro passato criminale faceva dubitare che avrebbero rispettato le regole di una misura alternativa al carcere, vanificando la funzione rieducativa della pena.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza riafferma con forza la natura del giudizio di Cassazione. Per avere successo in questa sede, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile articolare motivi di ricorso specifici, tecnici, che attengano a vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici manifesti della motivazione) e non a una diversa interpretazione dei fatti.
La decisione sottolinea che un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti. Rappresenta quindi un monito per la difesa: l’impugnazione davanti alla Suprema Corte deve essere un atto tecnico ponderato e non un tentativo generico di ottenere una terza valutazione della vicenda processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e riproducevano critiche già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, il ricorso non denunciava reali errori di diritto, ma mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come il riconoscimento da parte di una vittima?
No. Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare le fonti di prova o fornire una lettura alternativa dei fatti già accertati dai giudici di primo e secondo grado.
Per quale ragione è stata negata la sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative?
La sostituzione della pena è stata negata perché, sulla base dei precedenti penali specifici degli imputati, la Corte d’Appello ha ritenuto che le sanzioni sostitutive non avrebbero potuto assolvere alla loro funzione rieducativa e risocializzante. Non vi era, secondo i giudici, una prognosi favorevole riguardo al rispetto puntuale e rigoroso delle prescrizioni che sarebbero state impartite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, cod. pen. (fatto commesso in Tollegno il 1 marzo 2013);
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione dell responsabilità dei ricorrenti per il delitto contestato, è affidato a doglianze generiche, p meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 7 – 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territori ha giustificato l’affermazione di responsabilità degli imputati sulla base del loro riconoscime effettuato senza alcuna incertezza dalla persona offesa e corroborato da altre evidenze istruttorie, e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a soll una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’alle di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel lo reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a riliev di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, che denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in punt di diniego di sostituzione della pena detentiva, è generico e manifestamente infondato, avendolo la Corte territoriale giustificato sulla base dell’impossibilità delle sanzioni sos eventualmente applicate di assolvere effettivamente alla funzione rieducativa e risocializzant loro propria, in ragione dei precedenti specifici degli imputati che non lasciavano prognostica il rispetto puntuale e rigoroso delle prescrizioni impartite (vedasi pag. 9 della sente impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente