Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. L’ordinanza n. 12852 del 2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a tale esito, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore condanna.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per due delitti di furto in abitazione aggravato. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva dichiarato il non doversi procedere per uno dei due reati, rideterminando di conseguenza la pena per l’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato in presenza di determinate cause di non punibilità.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, etichettando il motivo di ricorso come “generico”. Secondo i giudici, le argomentazioni presentate non erano altro che una sterile riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Questa mancanza di specificità è un vizio fatale per un ricorso in Cassazione.
L’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che l’inammissibilità deriva dalla mancanza di specificità dei motivi. La Corte ha ribadito che un ricorso è specifico solo quando esiste una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le critiche formulate nell’atto di impugnazione. In assenza di questo nesso, il ricorso si rivela un esercizio futile, incapace di innescare una revisione della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria: il ricorso è generico perché non si confronta con la sentenza d’appello, ma si limita a replicare argomenti già vagliati. La Corte sottolinea che la mancanza di specificità si desume proprio dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario demolire, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la sentenza contestata. L’imputato, invece, non ha introdotto nuovi elementi critici né ha evidenziato specifiche lacune nel percorso motivazionale della Corte d’Appello, rendendo così la sua impugnazione priva di fondamento procedurale.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
L’esito è stato inevitabile: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Questa ordinanza funge da monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari. Un ricorso in Cassazione deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di difese già respinte. La genericità e la non specificità non solo negano l’accesso al giudizio di merito, ma si traducono anche in un aggravio di costi per il ricorrente, confermando la definitività della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “generico”. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per “mancanza di specificità” in un motivo di ricorso?
Secondo l’ordinanza, la mancanza di specificità deriva dalla non correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In pratica, il motivo non affronta e non contesta puntualmente il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12852 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAPRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Venezia che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per uno dei due reati contestati e conseguentemente rideterminando il trattament sanzioNOMErio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia il vizi motivazione in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024.