Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 10946/2024, offre uno spunto fondamentale sulla corretta formulazione dei ricorsi in ambito penale. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano adeguatamente con la sentenza impugnata. Questo caso evidenzia un principio cardine del nostro sistema giudiziario: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. Una critica generale al giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.
2. La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che i giudici di merito avevano escluso.
In sostanza, la difesa mirava a ottenere una riconsiderazione completa della vicenda, sia per quanto riguarda la colpevolezza sia per l’entità del fatto commesso.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale insuperabile: la genericità dei motivi. Secondo i giudici supremi, le censure mosse dall’imputato non erano consentite dalla legge perché, di fatto, sollecitavano una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare le prove come farebbe un giudice di primo o secondo grado.
La Funzione della Corte di Cassazione
È cruciale comprendere che la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare errori specifici nel ragionamento giuridico della corte precedente (ad esempio, un’errata interpretazione di una norma o un vizio logico palese nella motivazione), non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove. Nel caso di specie, l’imputato non ha evidenziato vizi di questo tipo, ma si è limitato a dissentire dall’esito del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come i motivi del ricorso non si confrontassero ‘obiettivamente’ con le argomentazioni della sentenza d’appello. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse sbagliato dal punto di vista legale o logico. Si è trattato, invece, di un tentativo di riaprire una discussione già conclusa nei gradi di merito. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha quindi ribadito che sollecitare una ‘rivisitazione dei fatti’ è un’attività preclusa in sede di legittimità. Di fronte a un ricorso inammissibile, l’unica conseguenza possibile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso a tremila euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È indispensabile, con l’assistenza di un legale esperto, articolare motivi di ricorso specifici, tecnici e pertinenti, che attacchino la sentenza impugnata su questioni di diritto o su vizi di motivazione legalmente riconosciuti. Un ricorso generico, che si limita a chiedere un nuovo esame del caso, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente. La precisione e la specificità sono, dunque, le chiavi per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non consentiti dalla legge e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali erano le richieste del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza di condanna per il reato di evasione, contestando il giudizio di responsabilità e chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 26443/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al riconoscimen causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispett motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazi dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.