Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e critici. Quando un’impugnazione si limita a enunciazioni generiche, il risultato è un ricorso inammissibile, che preclude ogni esame nel merito. Questo caso offre un’analisi chiara delle conseguenze derivanti da un approccio superficiale nella redazione degli atti di impugnazione, nonché del rigore richiesto nel rispetto dei termini processuali.
L’analisi dei fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). L’appellante lamentava la violazione di diverse norme del codice penale, tra cui quelle relative alle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Inoltre, contestava la sussistenza stessa del reato di riciclaggio e la determinazione della pena, denunciando un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità dei motivi di impugnazione e il mancato rispetto di un termine processuale per il deposito di una memoria difensiva.
La mancanza di specificità nei motivi
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi come ‘generici’. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione attraverso affermazioni astratte, prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di ricorso non spiegava perché la motivazione della sentenza impugnata fosse errata o illogica, ma si limitava a enunciarlo. Questo approccio viola il requisito della ‘specificità dei motivi’, un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 8825/2016).
Il mancato rispetto dei termini processuali
In aggiunta, la Corte ha rilevato che una memoria difensiva presentata dall’avvocato dell’imputato era stata depositata tardivamente. La legge (art. 611 c.p.p.) prevede un termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza per il deposito di tali memorie. Essendo stata depositata oltre tale termine, la memoria non è stata presa in considerazione ai fini della decisione, dimostrando come il rigore formale sia un elemento imprescindibile nel processo penale.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è netta e didattica. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di doglianze già espresse nei gradi di merito. Deve, invece, contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella decisione impugnata. Il giudice di legittimità non è chiamato a un nuovo giudizio sul fatto, ma a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Se il ricorso non individua con precisione gli errori e non sviluppa un’argomentazione critica, impedisce alla Corte di esercitare il proprio sindacato. La genericità, pertanto, non è un vizio di lieve entità, ma un difetto strutturale che rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso in Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di costruire un’argomentazione critica che ne smonti, punto per punto, la struttura logico-giuridica. Le affermazioni generiche e le mere enunciazioni di principio sono destinate all’insuccesso. La decisione evidenzia inoltre che il rispetto rigoroso dei termini processuali è altrettanto cruciale. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità è severa: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma il ricorrente è anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro. Un atto redatto senza la dovuta specificità si traduce, quindi, in un danno sia per l’assistito che per l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando i suoi motivi sono generici, ovvero quando non contengono una critica specifica, chiara e precisa delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che il ricorrente si limita a enunciare presunte violazioni di legge o vizi di motivazione in modo astratto, senza confrontarsi criticamente con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito e senza indicare gli elementi specifici che fondano le censure.
Qual è la conseguenza del deposito tardivo di una memoria difensiva in Cassazione?
Se una memoria difensiva viene depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, come previsto dall’art. 611 del codice di procedura penale, la Corte non può prenderla in considerazione ai fini della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 10/09/1970
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME e la memoria depositata dal difensore dell’imputato in data 06 marzo 2025;
ritenuto che tutti i motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli art 5, 648-bis, 62-bis e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sono generici.
rilevato che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione co affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per dif di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi cr rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei mot implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, a fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01);
rilevato, infine, che la memoria difensiva redatta dall’Avv. NOME COGNOME non può essere presa in considerazione in quanto depositata in data 06 marzo 2024 e, quindi, in violazione del termine di quindici liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. (vedi Sez. 4, 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Con GLYPH ie /e) Estensore
• Il Presidente