Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, la forma è sostanza. Un ricorso inammissibile è l’esito che attende chi non formula le proprie doglianze con la dovuta specificità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, ribadendo come la genericità dei motivi porti inevitabilmente al rigetto del gravame, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva rideterminato la pena per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) ed evasione (art. 385 c.p.), confermando nel resto la decisione di primo grado. Il ricorrente sollevava due principali questioni: in primo luogo, chiedeva l’esclusione dell’aggravante della recidiva; in secondo luogo, contestava i criteri utilizzati per la determinazione della pena inflitta.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente fossero caratterizzati da una palese mancanza di specificità e, pertanto, manifestamente infondati. Di conseguenza, il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione distinta dei due motivi di ricorso presentati.
Primo Motivo: L’Aggravante della Recidiva
Riguardo al primo punto, relativo all’omessa esclusione della recidiva, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente corretta e logica. I giudici di merito avevano confermato l’applicazione dell’aggravante non in modo automatico, ma alla luce di due elementi cruciali: i precedenti penali del ricorrente e la natura del fatto oggetto di giudizio. Quest’ultimo, in particolare, è stato considerato come espressione di una ‘accresciuta pericolosità’ del soggetto. La censura del ricorrente, secondo la Cassazione, non era in grado di scalfire la logicità di tale ragionamento.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Determinazione della Pena
Il secondo motivo, con cui si contestava la determinazione della pena, è stato liquidato come ‘del tutto generico’. Questo significa che il ricorrente non ha articolato una critica specifica e puntuale contro i criteri di dosimetria della pena adottati dalla Corte d’Appello. In assenza di argomentazioni dettagliate che evidenziassero un’eventuale violazione di legge o un vizio logico nella decisione impugnata, la Cassazione non ha potuto fare altro che constatare l’infondatezza manifesta del motivo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela contro la sentenza. I motivi di ricorso devono essere specifici, indicando con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta di riforma. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di entrare nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi e giuridicamente fondati, pena la loro immediata reiezione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità e manifestamente infondati. Non erano articolati in modo da contestare efficacemente e puntualmente la decisione della Corte d’Appello.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo all’aggravante della recidiva?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello, ritenendo corretta e non illogica l’applicazione dell’aggravante della recidiva, giustificata sia dai precedenti del ricorrente sia dal fatto che il reato commesso era espressione di una sua accresciuta pericolosità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2500 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2500 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4//
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata rideterminata la pena inflitta per i reati di cui all’ar 337 e all’art. 385 cod. pen., confermando nel resto;
rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono privi di specificità e manifestamente infondati;
considerato quanto al primo motivo, afferente all’annessa esclusione della recidiva – che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d’appello ha confermato l’applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente;
ritenuto che il secondo motivo, con cui è stata censurata la determinazione della pena, è del tutto generico;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025.