Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi dell’Appello Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti formali e sostanziali precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un’impugnazione carente di specificità, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e pertinenti, evidenziando come la genericità delle censure conduca inevitabilmente a una pronuncia sfavorevole, con condanna alle spese.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due individui per il reato di furto in abitazione, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. Ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, i due imputati, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su una presunta insufficienza e inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte di merito nel confermare la loro responsabilità penale.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare i ricorsi, ha richiamato i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità delle impugnazioni, con particolare riferimento agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Questi articoli stabiliscono che i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario un confronto puntuale e argomentato con la motivazione del giudice precedente.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che le censure mosse dai ricorrenti erano del tutto generiche. Essi si erano limitati a lamentare un’insufficienza della motivazione senza, tuttavia, entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era invece assistita da un “conferente apparato argomentativo” sia sulla sussistenza del reato sia sulla responsabilità degli imputati. I ricorsi, al contrario, erano “privi di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a una riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito o a una generica contestazione. Deve, invece, individuare con precisione i punti della sentenza che si ritengono errati e spiegare in modo dettagliato per quali ragioni giuridiche o fattuali tali punti dovrebbero essere riconsiderati. La mancanza di questo confronto critico e specifico rende l’impugnazione un mero atto di dissenso, non idoneo a innescare un proficuo esame da parte della Corte di Cassazione. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è stata, pertanto, una conseguenza diretta e inevitabile di tale impostazione difensiva.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa pronuncia comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito della questione, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque operi nel diritto: la precisione e la specificità nella redazione degli atti processuali non sono un mero formalismo, ma un requisito sostanziale per la tutela efficace dei propri diritti in giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le doglianze espresse erano generiche, prive di confronto con le motivazioni della sentenza impugnata e carenti della specificità richiesta dalla legge (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere specifici?
Significa che il ricorrente deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta, confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza che intende impugnare, non potendosi limitare a critiche generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del delitto di furto in abitazione.
Rilevato che i ricorrenti si dolgono della insufficienza ed inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di merito.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità degli imputati.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità.
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Presi rite
Il Consigliere estensore