Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza in commento, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo concetto è fondamentale nel diritto processuale penale, poiché stabilisce che non è sufficiente dissentire da una sentenza, ma è necessario farlo con argomentazioni specifiche e pertinenti. Analizziamo come la Suprema Corte sia giunta a questa conclusione in un caso di ricettazione.
I Fatti Processuali
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imputato per il delitto di ricettazione, pronunciata in primo grado in data 8 gennaio 2020. Successivamente, la Corte di Appello, con sentenza del 6 aprile 2023, confermava la responsabilità penale dell’imputato, pur rideterminando la pena a seguito dell’estinzione di un reato contravvenzionale accessorio. 
Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la sua responsabilità e la dosimetria della pena applicata. Tuttavia, come vedremo, le modalità con cui sono state sollevate tali censure si sono rivelate fatali per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento: i motivi di ricorso devono essere specifici e devono instaurare un dialogo critico con la motivazione della sentenza impugnata. Non possono limitarsi a una generica riproposizione delle argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
A seguito di questa declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di ricorso temerario o palesemente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso “del tutto generici e privi della necessaria correlazione critica con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata”. In sostanza, il ricorrente non ha spiegato perché le ragioni esposte dalla Corte d’Appello fossero errate, limitandosi a lamentare la propria condanna.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse già confutato dettagliatamente la prospettazione difensiva, confermando la responsabilità penale. Inoltre, per quanto riguarda la pena, era stato sottolineato che il primo giudice aveva già concesso le attenuanti generiche nella loro massima estensione, partendo dal minimo edittale previsto per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Di fronte a una motivazione così completa, le censure del ricorrente sono apparse aspecifiche e, di conseguenza, inammissibili.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un’impugnazione non può essere un mero atto di dissenso. Deve essere un’analisi tecnica e puntuale, capace di individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza che si intende contestare. Un ricorso inammissibile non solo non porta alla riforma della decisione, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma la garanzia che il giudizio di legittimità si concentri sulla sua funzione essenziale: assicurare l’uniforme interpretazione della legge e la corretta applicazione delle norme processuali.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano del tutto generici e non contenevano una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il delitto di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4431  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli per quanto in questa sede rileva confermava la decisione del Tribunale di Napoli Nord che, in data 8/1/2020, aveva riconosciuto l’imputato COGNOME NOME colpevole del delitto di ricettazione, ridetermina la pena per effetto della declaratoria d’estinzione della contravvenzione sub b);
-rilevato che i motivi proposti in punto di responsabilità e dosimetria della pena sono tutto generici e privi della necessaria correlazione critica con l’apparato argomentativo sentenza impugnata; che, in particolare, i giudici d’appello hanno confermato la responsabili del prevenuto (pag. 4), dettagliatamente confutando la prospettazione difensiva, e hann evidenziato che il primo giudice aveva già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione muovendo dal minimo edittale previsto per il delitto ex art. 648 cod.pen., dond l’aspecificità delle censure sul punto;
-ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente