Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario formulare motivi specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con le prove e le argomentazioni della corte precedente. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su ‘formule di stile’, sia destinato al fallimento. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i principi che regolano l’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Una Fuga Pericolosa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile di una pericolosa fuga in automobile per sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua colpevolezza, basandosi sugli elementi di prova raccolti durante il processo. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna inflitta in appello, ma comporta anche ulteriori conseguenze per l’imputato: la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e netti, che evidenziano i vizi fondamentali dell’impugnazione presentata.
Genericità dei Motivi: Le ‘Formule di Stile’ non bastano
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa dei motivi presentati. La Cassazione ha sottolineato come l’atto di ricorso fosse composto da ‘mere formule di stile’, ovvero argomentazioni astratte e generiche, prive di qualsiasi confronto concreto con gli elementi di prova che avevano fondato la condanna. Il ricorrente non ha contestato specificamente le ricostruzioni della Corte d’Appello, limitandosi a una critica superficiale. In sede di legittimità, non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti; il ricorso deve invece evidenziare vizi di legge o illogicità manifeste nel ragionamento del giudice di merito. Poiché il ricorso non lo faceva, è stato ritenuto non consentito dalla legge.
Diniego delle Attenuanti e Valutazione della Personalità
Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione puntuale e logica su questo punto, valorizzando in particolare la ‘negativa personalità dell’imputato’. A fronte di questa valutazione, il ricorrente non ha addotto alcun elemento favorevole concreto e specifico che potesse mettere in discussione il giudizio della Corte di merito. In assenza di tali elementi, la decisione di negare le attenuanti è stata ritenuta corretta e insindacabile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, non una semplice lamentela. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi di impugnazione:
1. Siano specifici: Devono attaccare punti precisi della sentenza impugnata.
2. Si confrontino con le prove: Devono dimostrare dove e perché il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare la legge o nel ragionare sui fatti.
3. Siano pertinenti: Devono sollevare questioni di diritto o vizi logici, non chiedere una nuova valutazione del fatto.
In caso contrario, l’esito sarà, come in questo caso, una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza che la Corte entri nemmeno nel merito delle questioni sollevate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, considerati ‘mere formule di stile’, e non si confrontavano in modo specifico con gli elementi di prova su cui si basava la sentenza di condanna.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base della ‘negativa personalità’ dell’imputato, e il ricorrente non ha fornito alcun elemento favorevole per contrastare tale valutazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46440 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 07/10/1999
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 1/ RG 19647
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché contenenti mere formule di stile prive di qualsiasi confronto con gli elementi di prova su cui la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente, consistita in una pericolosa fuga in auto davanti all’alt degli operanti, adottando argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (pagg. 2 e 3).
Ritenuto che la Corte di merito ha dato puntuale conto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alle pagine 3 e 4, valorizzando soprattutto la negativa personalità dell’imputato, rispetto alle quali non è stato addotto alcun elemento favorevole;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024