Ricorso Inammissibile: Perché i Motivi Generici Portano alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma farlo senza la dovuta specificità può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione ne determini il rigetto senza nemmeno un esame nel merito, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica precisa e circostanziata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio per ottenere una revisione della decisione.
I Motivi del Ricorso: Critiche Generali alla Sentenza
Nel suo atto di impugnazione, il ricorrente sollevava diverse questioni, lamentando principalmente:
1. Vizi di motivazione e violazione di legge: contestazioni relative all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Eccessività del trattamento sanzionatorio: una critica alla pena inflitta, ritenuta sproporzionata.
3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il mancato riconoscimento di fattori che avrebbero potuto mitigare la sanzione.
Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste doglianze sono state presentate si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare l’atto, ha concluso per la sua totale inammissibilità. Il punto centrale della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. I giudici hanno sottolineato come le critiche mosse dal ricorrente fossero del tutto generiche e si limitassero a “mere enunciazioni apodittiche”. In altre parole, l’atto di ricorso si limitava a criticare la sentenza in modo astratto, senza individuare gli elementi specifici e concreti che avrebbero dovuto spingere i giudici di merito ad una conclusione diversa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che un ricorso per Cassazione non può consistere in una generica lamentela. È necessario che il ricorrente articoli una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, evidenziando dove e perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato, illogico o in contrasto con la legge. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a farlo. I giudici di legittimità hanno invece rilevato che la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in maniera “logica, coerente e puntuale”. Di fronte a una motivazione solida, un ricorso che non la scalfisce con argomenti specifici è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica del suo percorso argomentativo. Se questo percorso non viene attaccato con precisione, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve consistere in una critica mirata e circostanziata della sentenza. L’esito di questo caso serve da monito: un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di revisione della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Quest’ultimo, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La lezione è chiara: la precisione e la specificità non sono solo questioni di forma, ma l’essenza stessa di un’efficace azione legale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano totalmente generici, limitandosi a enunciazioni astratte senza individuare elementi specifici che criticassero la logica e la coerenza della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche alla sentenza non sono specifiche e puntuali. Invece di contestare passaggi precisi del ragionamento del giudice con argomentazioni concrete, ci si limita a lamentele generali e dogmatiche, insufficienti per un esame di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 16/12/1991
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 29725/24 DIACONU
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
ritenuto che i motivi aventi a oggetto vizi di motivazione e violazione di legge circa l’affermazione di penale responsabilità e l’eccessività del trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esulano dalla valutazione di legittimità perché sono totalmente generici, là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.