La Cassazione e il Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione Non Paga
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Quando queste non vengono rispettate, si può incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile, che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il caso nel merito. Una recente ordinanza ci offre un esempio pratico, chiarendo perché la mera riproposizione dei motivi d’appello non è sufficiente per ottenere una revisione della decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Rinvio alla Contestazione del Reato
Il caso ha origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello che la condannava per rapina. La difesa sollevava diverse questioni. In primo luogo, lamentava il mancato accoglimento di una richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore. In secondo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere considerato furto aggravato (art. 624 bis c.p.) e non rapina (art. 628 c.p.), e chiedeva il riconoscimento di diverse circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero o manifestamente infondati o semplici ripetizioni di quanto già valutato e respinto dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Sulla richiesta di rinvio dell’udienza
Il primo motivo, relativo al rigetto dell’istanza di rinvio, è stato giudicato manifestamente infondato. Dagli atti processuali emergeva che:
1. Il giudice aveva concesso un breve rinvio (cd. ad horas) per consentire la produzione della documentazione a supporto dell’impedimento, che non era stata depositata.
2. La richiesta di rinvio era stata inviata a un indirizzo PEC errato (quello della cancelleria del Tribunale anziché dell’ufficio GIP).
3. Di conseguenza, la documentazione non era reperibile al momento della decisione. Il giudice, pertanto, ha legittimamente rigettato l’istanza.
Sulla qualificazione del reato e le attenuanti
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati considerati inammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello, già puntualmente disattese. La Corte di merito aveva infatti chiarito che:
* La violenza c’era: L’imputata aveva spinto la vittima su una poltrona e le aveva cinto il collo con una sciarpa per sottrarle il denaro. Questa condotta integra pienamente la violenza fisica richiesta per il reato di rapina.
* Niente attenuanti: L’applicazione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza era preclusa dalla legge (art. 628, co. 5 c.p.). Inoltre, l’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.) non poteva essere riconosciuta. Sebbene la somma sottratta fosse di soli 28 euro, il danno complessivo includeva lo ‘stato di timore non irrisorio’ causato alla persona offesa, specialmente in considerazione della sua età.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse difese. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi devono essere specifici e contenere una critica argomentata e puntuale contro le ragioni della sentenza impugnata. Limitarsi a una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto equivale a non assolvere alla funzione critica che la legge richiede, rendendo l’impugnazione destinata al fallimento e comportando ulteriori costi per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Perché la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è stata respinta?
È stata respinta perché la documentazione a supporto non era stata depositata e la richiesta stessa era stata inviata a un indirizzo PEC errato, rendendo di fatto impossibile per il giudice reperire la documentazione e valutare il presunto impedimento.
Perché non è stata riconosciuta l’attenuante del danno di lieve entità nonostante la somma rubata fosse di soli 28 euro?
Perché la Corte ha valutato il danno nella sua interezza, considerando non solo l’aspetto patrimoniale (i 28 euro), ma anche il grave stato di timore causato alla vittima, ritenuto ‘non irrisorio’ anche in considerazione dell’età della persona offesa. Questo danno non patrimoniale ha impedito di qualificare il fatto come di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 253 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 253 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COMISO il 13/11/1974
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME MariaCOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. ter cod. proc. pen. e, in particolare, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienz legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato in quanto dagli att processuali risulta che: a) il giudice ha concesso un rinvio ad horas per la produzione della documentazione a supporto dell’istanza di rinvio, la quale non era stata versata in atti; b) volta ripreso il processo, il sostituto processuale del difensore si limitava a depo un’attestazione di avvenuto inoltro a mezzo pec dell’istanza di rinvio la quale, tutt risultava inoltrata ad un indirizzo pec errato, ossia a quello della cancelleria dell’uff dibattimento del Tribunale di Caltagirone, piuttosto che a quello della cancelleria dell’uffic c) il giudice, preso atto della non reperibilità della documentazione comprovante il legit impedimento, rigettava la richiesta di rinvio, nonché la richiesta di abbreviato condizionato assenza dei requisiti per procedere a perizia medico-legale sull’imputata;
che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la manc riqualificazione del reato di cui all’art. 628 cod. pen. nella fattispecie prevista dall’ar bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 6 cod. p mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito, nella parte in cui evidenzia che: a) dalle dichiarazioni della persona offesa risult l’imputata ha esercitato una forma di violenza fisica nei confronti della vittima del r consistita nello spingerla su una poltrona e nel cingerle il volto e il collo con una sciarpa, di renderla inoffensiva e comodamente sottrarle il denaro; b) l’applicazione delle attenua generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è preclusa dal fatto che quest’ultima risulta sottratta al bilanciamento ai sensi dell’art. 628 co. 5 cod. pen.; c) riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n.4 e 6 cod. pen. la circostanza che, nel caso di specie, il danno non può intendersi limitato all’importo sottratto di 28 euro, avend condotta cagionato uno stato di timore non irrisorio alla persona offesa, anche considerazione della sua età;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente