Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 253 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 253 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COMISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. ter cod. proc. pen. e, in particolare, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienz legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato in quanto dagli att processuali risulta che: a) il giudice ha concesso un rinvio ad horas per la produzione della documentazione a supporto dell’istanza di rinvio, la quale non era stata versata in atti; b) volta ripreso il processo, il sostituto processuale del difensore si limitava a depo un’attestazione di avvenuto inoltro a mezzo pec dell’istanza di rinvio la quale, tutt risultava inoltrata ad un indirizzo pec errato, ossia a quello della cancelleria dell’uff dibattimento del Tribunale di Caltagirone, piuttosto che a quello della cancelleria dell’uffic c) il giudice, preso atto della non reperibilità della documentazione comprovante il legit impedimento, rigettava la richiesta di rinvio, nonché la richiesta di abbreviato condizioNOME assenza dei requisiti per procedere a perizia medico-legale sull’imputata;
che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la manc riqualificazione del reato di cui all’art. 628 cod. pen. nella fattispecie prevista dall’ar bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 6 cod. p mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito, nella parte in cui evidenzia che: a) dalle dichiarazioni della persona offesa risult l’imputata ha esercitato una forma di violenza fisica nei confronti della vittima del r consistita nello spingerla su una poltrona e nel cingerle il volto e il collo con una sciarpa, di renderla inoffensiva e comodamente sottrarle il denaro; b) l’applicazione delle attenua generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è preclusa dal fatto che quest’ultima risulta sottratta al bilanciamento ai sensi dell’art. 628 co. 5 cod. pen.; c) riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n.4 e 6 cod. pen. la circostanza che, nel caso di specie, il danno non può intendersi limitato all’importo sottratto di 28 euro, avend condotta cagioNOME uno stato di timore non irrisorio alla persona offesa, anche considerazione della sua età;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente