Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale dove si possono contestare solo violazioni di legge e non il merito dei fatti. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, rendendo definitiva la condanna. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come ciò avvenga, illustrando i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Brescia per i reati di furto e di utilizzo abusivo di una carta di credito, hanno deciso di impugnare la sentenza ricorrendo alla Suprema Corte di Cassazione. Il loro ricorso si basava su due distinti motivi: il primo contestava la responsabilità per il reato di furto, mentre il secondo metteva in discussione la completezza della motivazione relativa all’uso illecito della carta di credito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i ricorsi, li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi del ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni della sua decisione. Questa analisi è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Motivo sul Reato di Furto: una Censura Tardiva
Il primo motivo, relativo alla condanna per furto, è stato giudicato inammissibile perché la contestazione non era stata sollevata nel precedente atto di appello. In pratica, i ricorrenti hanno cercato di introdurre per la prima volta in Cassazione un argomento che avrebbero dovuto presentare al giudice di secondo grado. La Suprema Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti (accertamenti di merito), ma solo di verificare la corretta applicazione della legge. Introdurre nuove censure fattuali in questa fase è una pratica non consentita che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Il Motivo sull’Utilizzo della Carta di Credito: un Ricorso Troppo Generico
Anche il secondo motivo è stato rigettato. I ricorrenti contestavano la motivazione della sentenza d’appello per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito. Tuttavia, secondo la Cassazione, il motivo era privo di concreta specificità. Anziché evidenziare un vizio di legge o un errore logico manifesto nella motivazione, il ricorso si limitava a proporre una rilettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di Cassazione, il cui compito non è scegliere tra diverse possibili ricostruzioni fattuali, ma solo controllare la logicità e la coerenza della motivazione adottata dal giudice di merito. La Corte ha inoltre specificato che i giudici d’appello avevano ampiamente spiegato le ragioni della loro decisione, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzarsi su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione e non può introdurre questioni di fatto non dibattute nei gradi precedenti. Un ricorso inammissibile perché generico o tardivo non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone, rendendo la condanna definitiva e aggiungendo il carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo di ricorso relativo al reato di furto è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la contestazione non era stata sollevata nel precedente atto di appello e perché richiedeva un accertamento di merito sui fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual era il problema del motivo di ricorso riguardante l’uso abusivo della carta di credito?
Il motivo era privo di concreta specificità e tendeva a una rivalutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, piuttosto che a denunciare un vizio di legittimità della sentenza impugnata. Questo tipo di censura non è ammesso nel giudizio di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTEL SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità per i di furto, attiene a censura non coltivata con l’atto di appello e che non può essere pres considerazione in questa sede richiedendo accertamenti di merito;
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di utilizzo abusivo di carta di è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probator un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli ado giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertine individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, anche attraverso la tecni della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.