Ricorso inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un errore comune, che può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, è quello di riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte in appello. L’ordinanza n. 24953/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e la mera ripetizione dei motivi siano fatali per l’esito del giudizio, confermando un principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato sia in primo grado che in appello per i reati di cui all’art. 4 della legge 110/1975 (in materia di armi) e all’art. 612 del codice penale (minaccia). Non accettando la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso basandosi su tre motivi principali, già peraltro sollevati nel precedente grado di giudizio:
1. Vizio di motivazione: Si contestava l’insussistenza dell’elemento oggettivo dei reati.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si criticava il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Questi motivi, sebbene formalmente corretti, nascondevano un vizio procedurale che si è rivelato decisivo.
L’Importanza della Specificità dei Motivi nel Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il cuore della decisione risiede in un concetto chiave: il ricorso non può essere una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello. I giudici supremi hanno sottolineato che i motivi presentati erano non specifici e soltanto apparenti. Essi omettevano di svolgere la funzione tipica del ricorso per Cassazione, che è quella di una ‘critica argomentata’ avverso la sentenza impugnata.
In altre parole, non basta dire che la Corte d’Appello ha sbagliato; è necessario spiegare perché ha sbagliato, confrontandosi puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado e dimostrandone l’erroneità giuridica o la manifesta illogicità. La sentenza d’appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una risposta adeguata ed esauriente a tutte le questioni, con una motivazione ‘immune da vizi’. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze significa non attaccare realmente la decisione di secondo grado, rendendo di fatto l’impugnazione inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è divenuta definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per avere una possibilità di successo, i motivi devono essere nuovi, specifici e incentrati sui vizi della sentenza impugnata, non una sterile riproposizione di argomenti già valutati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già sollevati e respinti in appello, mancando della specificità necessaria per costituire una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali erano le accuse per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i reati previsti dagli articoli 4 della Legge 110/1975 (in materia di armi) e 612 del codice penale (minaccia).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24953 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24953 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 05NTP1E) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 4 L. 110/1975 e 612 cod. pen.
Considerato che:
il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in riferimento all’insussistenza dell’elemento oggettivo dei reati contestati;
il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art.131 bis cod. pen.;
il terzo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione per il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso la quale con motivazione immune da vizi ha fornito risposta adeguata ed esauriente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente