Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è come affrontare un nuovo processo. È un’attività tecnica che richiede precisione e, soprattutto, specificità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici o meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo questa decisione per comprendere le lezioni pratiche che ne derivano.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano molteplici e toccavano vari aspetti della vicenda processuale: dalla presunta scorrettezza della motivazione della sentenza di condanna, alla mancata applicazione di circostanze attenuanti (come quella prevista per i reati di particolare tenuità o per aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità), fino alla contestazione di un’aggravante e della recidiva.
A prima vista, un ricorso articolato. Tuttavia, la Suprema Corte ha adottato una prospettiva puramente processuale, concentrandosi non sul merito delle questioni, ma sulla loro ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate dall’imputato. La conseguenza per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La motivazione della Corte è un chiaro monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘specificità dei motivi’, richiesto a pena di inammissibilità dall’articolo 591 del codice di procedura penale.
La Corte ha rilevato due vizi principali:
1. Genericità del primo motivo: Il motivo con cui si contestava la motivazione della sentenza di condanna è stato ritenuto ‘generico’. Perché? Perché si limitava a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni specifiche usate da quest’ultimo per respingerle. In pratica, l’imputato ha ignorato la motivazione della sentenza che stava impugnando.
2. Natura apparente e ripetitiva degli altri motivi: Anche gli altri motivi, relativi alle attenuanti, all’aggravante e alla recidiva, sono stati giudicati inammissibili. La Corte li ha definiti come una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Questi motivi sono stati considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché omettevano di svolgere la funzione tipica di un ricorso: una critica argomentata e mirata contro la sentenza oggetto di impugnazione. Mancava una reale correlazione tra le doglianze e le ragioni esposte nella decisione della Corte d’Appello.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza cristallizza un insegnamento cruciale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riedizione delle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto di impugnazione si concentri sulla sentenza impugnata, analizzandone criticamente le motivazioni e individuando vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica. Ripetere argomenti già vagliati e respinti, senza spiegare perché la risposta del giudice precedente era errata, equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a un esito negativo e a ulteriori costi per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’ o ‘non specifici’?
Significa che le argomentazioni non sono mirate a criticare specificamente le ragioni della decisione che si sta impugnando, ma si limitano a riproporre le stesse difese dei precedenti gradi di giudizio, senza un’analisi critica del provvedimento contestato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione – si veda pag 4 sent. appello -;
rilevato che gli ultimi due motivi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen.; al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 61, n. 4, cod. pen.; all’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2 e 2-bis, cod. pen. ed infine, alla esclusione della recidiva contestata, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sent. impugnata);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2023
Il Consigli e e sore