Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4912 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4912  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, con deposito di conclusioni e nota spes
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 24/01/2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì del 11/01/2021, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., ha dichiarato estinti per maturata prescrizione i re commessi anteriormente al 03/03/2015, confermando nel resto e rideterminando la pena nei confronti del COGNOME NOME per i delitti allo stesso ascritti in rubrica a sensi degli art. 81, 646 cod. pen.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, per mezzo del proprio difensore, deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, vizio della motivazione in considerazione delle plurime incongruenze rilevate in sede di istruttoria dibattimentale, con conseguente erronea valutazione delle prove, ed erronea applicazione della legge penale, oltre che in considerazione dell’intervenuta prescrizione del reato imputato al COGNOME, il quale non si è mai impossessato di denaro altrui, trattandosi di somme di denaro riferibili alle sua attività societari imprenditoriali. La difesa richiamava in tal senso le risultanze testimoniali (COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME) dalle quali sarebbe emerso senza alcun dubbio la piena conoscenza da parte del socio COGNOME delle condizioni della società gestita in comune (RAGIONE_SOCIALE), con conseguente incisione anche quanto alla tempestività della querela proposta.
2.2. Violazione di legge, vizio della motivazione e violazione di norme processuali in relazione all’art. 646 cod. pen. in ordine alla determinazione del compenso, non integrando il reato in questione la condotta dell’amministratore che dispone accantonamenti a titolo di compenso, ancora non determinato nel suo ammontare, in quanto l’atto in questione non è volto al conseguimento di un ingiusto profitto; la difesa sottolineava come la necessità del voto dei soci per la validità delle delibere per i compensi, di cui parlano le parti civili, non sono da riferire alle sRAGIONE_SOCIALE; richia inoltre le dichiarazioni rese dal teste COGNOME, anche per la giustificazione evidenziata quanto alla caparra di settantamila euro versata per l’acquisto di tre garage; manca qualsiasi prova che le spese oggetto di ulteriore contestazione siano effettivamente riferibili al COGNOME, che tra l’altro versava di tasca propria anche ventimila euro pe procedere ad attività di sanatoria per alcuni degli immobili realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE Due RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Violazione di legge, vizio della motivazione, violazione di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva in relazione all’art. 646 cod. pen.; tra i soggetti attivi del reato non rientra il proprietario della cosa, come era da ritenere il COGNOME che aveva fornito chiare spiegazioni su tutti i punti oggetto di imputazione
(pagamento delle utenze di Ozzano, da considerare veri e propri oneri di cantiere; le spese al casinò ritenute in modo fuorviante esterne al perimetro di interesse della società, mentre invece dovevano riferirsi ad attività sociali volte al reperimento di nuova clientela, la carica ricoperta di amministratore unico con conseguente possibilità di aumentare il compenso senza l’assenza del socio).
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in considerazione della formale opposizione proposta quanto alla intervenuta modifica del capo di imputazione; è stato dato per assodato l’an per modificare il quantum, con violazione del diritto di difesa; bisognava prima valutare chi e come avesse realizzato la condotta contestata; la modifica dell’imputazione non poteva essere consentita a fronte della totale fallacia e carenza della attività di indagine.
2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla previsione di cui all’art. 28 dello stato della società RAGIONE_SOCIALE; era prevista per situazioni genere la competenza arbitrale con conseguente difetto di giurisdizione del giudice penale.
2.6. Violazione di legge, di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva, vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisit legittimanti le contestate aggravanti ai sensi dell’art. 61 n. 7 e n. 11 cod. pen.
2.7. Violazione di legge, vizio della motivazione, mancata assunzione di prova decisiva e violazione di norme processuali in considerazione della oggettiva inammissibilità della costituzione di parte civile; la difesa ha richiamato la memoria difensiva presentata in appello del 24/01/2023, evidenziando l’illegittima presenza delle parti civili per la domanda di ristoro nonostante le stesse non avessero impugnato la sentenza di primo grado quanto all’estromissione della società RAGIONE_SOCIALE.
2.8. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ricorrenza della condizione di procedibilità della querela; COGNOME sapeva e non poteva non sapere; i fatti presi in considerazione dopo il gennaio 2014 sono irrilevanti e non provati, sono in pratica fatti inconsistenti; le spese indicate non sono relative ad un unico immobile ma ad un condominio ed alla gestione di diverse villette indipendenti; i consumi sino alla data del rogito definitivo e al contratto con le società che si occupano delle utenze restano a carico della ditta RAGIONE_SOCIALE.
2.9. Violazione di legge per intervenuta prescrizione dei reati contestati al momento dell’emanazione della sentenza di secondo grado, atteso che il COGNOME non viene a conoscenza dei fatti denunciati in data settembre 2016, ma molto prima.
2.10. Violazione di legge e vizio della motivazione per mancata derubricazione del delitto ascritto nel reato di cui all’art. 627 cod. pen.; non è condivisibil valutazione sul punto effettuata dal giudice del gravame; non è possibile ipotizzare una sottrazione di denaro da parti di chi si trovi all’attualità nel possesso del bene.
2.11 Violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione per contraddizioni, valutazioni ed illogicità, oltre che mancanza di prove. Le contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni dei testi sono innumerevoli; non è possibile che le persone offese non sapessero; il COGNOME ha prodotto copiosa documentazione dalla quale emerge la motivazione dell’esborso così consistente in favore di alcuni professionisti (Puppini e Posteraro); è risibile pensare che il COGNOME si sia voluto appropriare indebitamente di somme di denaro, raggirando il socio, per poi affrontare un esborso così consistente in favore della società.
2.12. Violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, vizio della motivazione derivante dall’omessa disposizione di una perizia in materia finanziaria e tecnico contabile, avendo invece irritualmente disposto una nuova audizione del consulente di parte civile e del brigadiere COGNOME.
2.13. Violazione di legge e vizio della motivazione per eccessività della pena, devono essere concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62, n.4 cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
 Il ricorso è manifestamente infondato perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.
Quanto ai numerosi e amplissimi motivi di ricorso, proposti, sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di appello, occorre premettere alcuni principi di dirit applicabili al caso in esame.
Si deve infatti osservare che i motivi si caratterizzano sostanzialmente per una oggettiva genericità ed aspecificità in mancanza di reale confronto con la motivazione, con formulazioni atecniche, e spesso perplesse, anche quanto alla individuazione del vizio lamentato e dell’oggetto della decisione. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità (Sez.4, n. 256 del 18/09/1 Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 -01). Inoltre, si è chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo,
lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi a giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre da coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 2, 38676 del 24/05/2019 Rv. 277518-02; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535-01). Con particolare riferimento poi al più volte invocato vizio della motivazione occorre considerare anche che in tema di ricorso per cassazione, i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, non massimata).
Per quanto poi concerne le reiterate censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con gli appelli, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando – come nel caso di specie – risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Rv. 216664-01). Inoltre, sulla posizione del ricorrente, vi è stata non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell’analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della affermazione di responsabilità, sicché si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non
attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e dell circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relatíonem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, Rv. 275853-01): ciò è all’evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.
In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 27550001; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01).
Ciò posto, occorre considerare come i motivi evidenziati ai § 2.1,2.2.,2.3, 2.8, 2.10,2.11 non siano consentiti.
L’esposizione dei motivi, il continuo richiamo ad elementi di prova senza alcuna specifica relazione, e diretto confronto, con la motivazione, con argomenti reiterativi dei motivi di appello (anche nelle conclusioni volte ad ottenere la assoluzione del ricorrente), evidenziano la volontà del COGNOME di proporre, con una serie amplissima di richiami in fatto senza evidenziare reali profili di critica, una lettura alternativ merito non consentita in questa sede. In tal senso, si deve considerare come il ricorrente non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi (si veda in tal senso la sovrapponibilità delle argomentazioni proposte in questa sede a pag.9 e seg. della motivazione), che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3 e seguenti quanto alla compiuta ricostruzione del giudice di primo grado, pag. 14 e seguenti quanto alle specifiche considerazioni, in senso conforme, della Corte di appello).
Il giudice di secondo grado ha difatti ampiamente ricostruito la dinamica societaria e i rapporti tra il ricorrente e il COGNOME, dando atto in modo approfondito
logicamente articolato delle illegittime appropriazioni avvenute in modo costante e progressivo nel tempo, e di fatto ammesse dallo stesso ricorrente, che per tamponare gli effetti della propria condotta tentava di realizzare la cessione di crediti con MTS. Anche tutte le altre condotte contestate risultano specificamente valutate e ricostruite in modo organico e risolutivo nel senso della affermazione della responsabilità da parte della Corte e di appello e con tale motivazione il ricorrente non si confronta (pag. 14 e seguenti, quanto alle spese non giustificate, alle bollette asseritamente riferibili a cantieri, alle parcelle da saldare i cui costi ricadevano s vangeli, all’illegittima determinazione dei compensi ed altro).
Il motivo di cui al § 2.4. è totalmente generico ed aspecifico e non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di appello a pag. 16, quanto alla rettifica della contestazione da parte del Pubblico ministero ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen
Il motivo di cui al §2.5 è generico ed aspecifico, oltre che totalmente reiterativo, e non si confronta con gli elementi evidenziati dalla Corte di appello in ordine alla chiara portata della clausola di cui all’art. 28 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE (p 17).
Il motivo di cui al § 2.6. è del tutto generico e reiterativo ed omette d confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello sul punto, limitandosi a richiamare l’erroneità della decisione, senza realmente evidenziare alcuna violazione di legge o vizio della motivazione (pag. 16 e 17 sulla ricostruzione dello specifico ruolo ed attività prestata dal ricorrente e sulla gestione totalmente egoistica del denaro confluito nelle casse sociali).
Il motivo di cui al § 2.7. è totalmente reiterativo, oltre che generico ed aspecifico, attesa la logica ed articolata motivazione resa dalla Corte di appello, che ha chiarito portata e ambito della condanna nei confronti del COGNOME, rispetto all’esercizio di separate azioni civili (pag.17), senza alcun confronto sul punto da parte del ricorrente.
Il motivo di cui al § 2.9. è direttamente correlato al tema della querela di cui a § 2.8. e della sua tempestività ed è, oltre che generico ed aspecifico nella sua articolazione, manifestamente infondato come emerge dalla compiuta ricostruzione delle condotte poste in essere dal ricorrente e del momento nel quale il suo socio COGNOME veniva effettivamente a conoscenza degli ammanchi a causa delle non consentite sottrazioni del COGNOME, solo grazie ad una corposa e consistente attività di accertamento di un tecnico (pag. 18). Con tale motivazione ancora una volta il ricorrente non si confronta.
Le stesse considerazioni valgono quanto al motivo proposto di cui al § 2.12; la Corte di appello ha ricostruito in modo ampio ed argomentato i plurimi elementi di prova documentali e testimoniali che portavano a ritenere la responsabilità del p4)/
ricorrente, con evidente inutilità delle ulteriori richieste articolate, in presenza anc di una pluralità di elementi tecnici quale base del giudizio di responsabilità e di una motivazione del tutto chiara e priva di aporie sul punto.
Generico ed aspecifico, oltre che reiterativo, infine, anche il motivo di cui al § 2.13 in tema di dosimetria della pena. La Corte di appello ha reso specifica motivazione sul tema della dosimetria, delle circostanze attenuanti e delle eventuali ulteriori possibilità di attenuare la pena, senza che ricorra alcuna irragionevolezza nella determinazione della pena e in assenza di qualsiasi valida allegazione a sostegno da parte della difesa (pag.19).
5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa e costituzione in favore di COGNOME NOME per complessivi euro 3700, 00, oltre accessori. Deve, invece, essere rigettata la richiesta liquidazione di spese della RAGIONE_SOCIALE, atteso che, come evidenziato già dalla Corte di appello la stessa non ha impugnato la sentenza di prime cure (pag. 8) e le sue conclusioni non sono state prese in considerazione nel giudizio di appello. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.7000,00, oltre accessori di legge.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali di RAGIONE_SOCIALE i persona del leg.rappr.p.t.
Così deciso il 17 novembre 2023.