Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni difensore teme, poiché impedisce alla Suprema Corte di esaminare il merito della questione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività delle argomentazioni possano portare a questa drastica conclusione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Breve: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un imputato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Non rassegnandosi alla decisione, la difesa presentava ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni sia di natura procedurale che di merito, sperando in un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: Notifiche e Qualificazione del Reato
I motivi presentati dalla difesa si articolavano principalmente su due fronti:
1. Vizio di Procedura: Si contestava la nullità della notifica del decreto che introduceva il giudizio d’appello. Secondo il ricorrente, la notifica non era stata perfezionata correttamente presso il domicilio eletto, violando così le garanzie difensive.
2. Vizi di Merito: Si chiedeva una riconsiderazione della vicenda, sostenendo che i giudici non avessero correttamente valutato la natura “grossolana” della falsità dei beni. Di conseguenza, si invocava la derubricazione del reato in quello meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la conversione della pena detentiva in una sanzione pecuniaria.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha respinto in toto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, che non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. In primo luogo, il motivo relativo al vizio di notifica è stato ritenuto generico perché la difesa non si era confrontata con un punto cruciale evidenziato dalla Corte d’Appello: l’imputato aveva da ultimo eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore, rendendo valide le notifiche effettuate in quel luogo. Omettere di contestare questo specifico passaggio della sentenza impugnata ha reso il motivo d’appello debole e astratto.
Ancora più netta è stata la censura sui motivi di merito. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni sulla derubricazione del reato, sulla non punibilità e sulla conversione della pena non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già esposto e rigettato nel giudizio d’appello. Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a riproporre le stesse tesi senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare e contestare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione che si intende impugnare.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di legittimità: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con le sentenze precedenti. È indispensabile che il ricorso svolga una funzione di critica puntuale, logica e conforme ai principi di diritto, evidenziando le specifiche ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata. In mancanza di tale specificità, il ricorso viene considerato solo “apparente” e, di conseguenza, inammissibile. Per il ricorrente, l’esito è duplice: la condanna diventa definitiva e si aggiunge l’onere di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e costituivano una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi?
Significa riproporre in modo identico e acritico le stesse argomentazioni già presentate in una fase precedente del processo. Questo approccio è considerato non specifico e quindi non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre a vedere la sua condanna diventare definitiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/01/1972
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Letta la memoria difensiva nella quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso ritenuto con il quale la difesa dell’imputato ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. eccependo la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello procedendo con le modalità di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sebbene non fosse stato perfezionato l’iter di notificazione al domicilio eletto dell’impugnante è inammissibile in quanto generico atteso che parte ricorrente non si confronta con quanto indicato a pag. 3 della sentenza impugnata laddove si è evidenziato che il Sali da ultimo ha eletto domicilio presso lo studio del difensore;
considerato altresì che il ricorso in esame ha inoltre dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata per non avere i Giudici affermato la falsità “grossolana” dei beni detenuti dall’imputato, non procedendo, in ogni caso alla derubricazione del contestato reato di cui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 712 cod. pen. e, infine, non provvedendo ad applicare all’imputato la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., né disponendo la richiesta conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria;
considerato che i motivi di ricorso di cui al punto che precede sono inammissibili perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto che regolano ia materia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 novembre 2024.