Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è un percorso rigoroso che richiede il rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Non è sufficiente un mero dissenso rispetto alla sentenza di condanna; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e ripetitivi. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente formulata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di rapina impropria. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su tre principali censure. In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo l’illogicità della motivazione che lo aveva classificato come rapina impropria. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata. Infine, criticava la mancata sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello, ma piuttosto che il ricorso presentato non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni procedurali chiare e consolidate nella giurisprudenza.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo e fondamentale vizio riscontrato nel ricorso è stata la sua natura non specifica. I giudici hanno osservato che i motivi proposti non erano altro che una riproposizione delle stesse ragioni già discusse e motivatamente respinte dal giudice del gravame (la Corte d’Appello). Un ricorso in Cassazione deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come un’errata applicazione della legge o un difetto manifesto di logica nella motivazione, e non può limitarsi a ripetere le difese già sconfitte nei precedenti gradi di giudizio.
Il Ruolo del Giudice di Legittimità e il Divieto di Riesame del Merito
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la propria funzione di giudice di legittimità, e non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove o di stabilire una diversa ricostruzione dei fatti. Le doglianze del ricorrente, invece, si risolvevano proprio in una richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici, rendendo così l’impugnazione un tentativo improprio di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della strategia processuale nel ricorso per Cassazione. Dimostra che per avere una possibilità di successo, l’impugnazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, argomentando in modo specifico e puntuale le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe errata in diritto o manifestamente illogica. La semplice riproposizione di argomenti di fatto già valutati è una strada che conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a riproporre argomentazioni già discusse e respinte in appello, e chiedevano una rivalutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico’?
Secondo la Corte, un motivo è ‘non specifico’ quando non individua un preciso errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni di merito già esaminate e rigettate nei gradi di giudizio precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitiva conferma della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47477 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47477 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria e l’apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva ed alla mancata sostituzione della pena detentiva, sono fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravarne e, pertanto, si profilano non specifici;
rilevato inoltre che le doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove sia in ordine alla conferma della responsabilità e della sanzione che alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Ritenut che, sui punti contestati, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura essendo aderente alle emergenze processuali e prova di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore