Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e argomentazioni specifiche. Non è sufficiente ripetere le stesse doglianze già respinte in appello. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con forza, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano meramente ripetitivi e generici. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità è un requisito fondamentale per l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa contestava la decisione della Corte d’Appello su tre fronti principali:
1. La mancata riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave, quella dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
2. Un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
3. Il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista per i casi di ricettazione di particolare tenuità.
L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una pena più mite. Tuttavia, l’esito del ricorso è stato molto diverso da quello sperato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: i motivi presentati dalla difesa non erano altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni già avanzate e dettagliatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno osservato che l’appellante non aveva instaurato un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, ma si era limitato a ripetere le sue tesi.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che il giudizio di Cassazione non è un “terzo grado di merito”, dove si possono riesaminare i fatti come se fosse un nuovo processo. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Per questo motivo, un ricorso deve essere specifico: deve individuare con precisione i punti della sentenza che si contestano e spiegare perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata o illogica. Ripetere semplicemente gli stessi argomenti già valutati equivale a ignorare la decisione impugnata, rendendo il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua e logica” sulle ragioni per cui aveva confermato la condanna per ricettazione, escludendo le tesi difensive. Il ricorrente, non avendo contestato nel dettaglio tali argomentazioni, ha reso il suo appello privo di specificità e meramente apparente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’arte che non ammette superficialità. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale abbandonare la mera ripetizione delle difese precedenti e costruire un’argomentazione mirata, che demolisca punto per punto la logica giuridica della sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità richiesto per il giudizio in Cassazione.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva la riqualificazione del reato di ricettazione in una fattispecie meno grave, contestava la sussistenza della consapevolezza della provenienza illecita del bene e richiedeva l’applicazione di un’attenuante per la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3146 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3146 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i tre motivi di cui si compone il ricorso – con cui si contesta, vizio di violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., il primo, vizio d motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, il secondo, e vizio di violazione di legge per mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., il terzo -risultano tutti meramente reiterativi di profili di censura già dedotti in appe già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con una congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza), richiamando e applicando correttamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.