Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e non una mera ripetizione di quanto già discusso nei precedenti gradi di giudizio. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce proprio questo punto, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni generiche e già respinte. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e come la Corte valuta la sussistenza di reati complessi come la tentata rapina.
Il Caso: Dalla Tentata Rapina al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per tentata rapina emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali. In primo luogo, ha chiesto la riqualificazione del reato da tentata rapina (artt. 56-628 c.p.) a minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.). In secondo luogo, ha contestato la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). Entrambe le doglianze erano già state presentate e rigettate nel giudizio di secondo grado.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una ragione fondamentale: i motivi addotti erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Questo li rende privi di specificità e, di conseguenza, solo apparenti.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il principio cardine su cui si fonda la decisione è che il ricorso per cassazione non può essere una terza istanza di merito. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Presentare gli stessi argomenti già valutati, senza evidenziare vizi di legittimità nella sentenza impugnata, equivale a chiedere un nuovo giudizio sul fatto, cosa non consentita. Per questo, la Corte ha definito i motivi “meramente riproduttivi” e “soltanto apparenti”.
La Conferma della Qualificazione Giuridica
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della valutazione della Corte d’Appello. Erano presenti tutti gli elementi costitutivi della tentata rapina, compreso l’elemento soggettivo del dolo. La difesa aveva sostenuto che lo stato di ubriachezza dell’imputato al momento del fatto avrebbe dovuto escludere l’intenzione di commettere il reato. Tuttavia, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 92 del codice penale, lo stato di ubriachezza volontaria o colposa non esclude né diminuisce l’imputabilità, e quindi non elide il dolo.
L’Inapplicabilità dell’Attenuante
Anche riguardo alla mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito. La valutazione era conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che richiedono una valutazione complessa non solo del valore economico, ma anche delle circostanze complessive del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già esaminato in modo congruo e logico tutti gli aspetti sollevati dalla difesa. La sentenza di secondo grado aveva accertato la vicenda, la sussistenza di tutti gli elementi della tentata rapina (oggettivi e soggettivi) e la non configurabilità dell’attenuante. Pertanto, il ricorso, non riuscendo a individuare un reale vizio di violazione di legge o un difetto di motivazione nella decisione impugnata, si è risolto in una richiesta inammissibile di rivalutazione del merito. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, sanzionando l’uso improprio dello strumento processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario articolare censure specifiche che mettano in luce un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica rigorosa e mirata nel giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già dedotte in appello, e già congruamente esaminate e disattese dalla corte territoriale, risultando così privi di specificità e soltanto apparenti.
Lo stato di ubriachezza volontaria esclude il dolo nel reato di tentata rapina?
No, la Corte ha confermato che l’asserito stato di ubriachezza dell’imputato al momento del fatto, quando non provato e comunque volontario, non elide l’elemento soggettivo doloso del reato, in conformità con quanto previsto dall’art. 92 del codice penale.
Perché non è stata applicata l’attenuante del danno di speciale tenuità?
La Corte ha ritenuto non configurabile l’attenuante della speciale tenuità del danno, confermando la decisione dei giudici di appello come conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3141 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3141 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME;
considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ai sensi degli artt. 56-628 cod. pen., in quello di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risultano entrambi meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e soltanto apparenti;
che, infatti, i giudici di appello, sulla base dell’accertata vicenda (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), hanno correttamente ritenuto, da un lato, la sussistenza tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della tentata rapina incluso l’elemento soggettivo doloso, non eliso dall’asserito, e comunque in alcun modo provato, stato di ubriachezza dell’imputato al momento del fatto (art. 92 cod. pen.) e, dall’altro lato, la non configurabilità della speciale tenuità del danno, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.