Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 498 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 22/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Salerno il 27/01/1978
avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d’appello di Salerno
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 16/04/2024 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 15/09/2023, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di reclusione – condizionalmente sospesa – in ordine al reato di cui all’articolo 2 d. lgs. 74/2000.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 606 lettera e), in riferimento all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. In primo luogo, il ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, consistendo gli stessi nella differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate concordemente dai due giudici del merito, i quali, oltre a ritenere (in modo incontestato, a pagina 3) l’emittente ‘RAGIONE_SOCIALE‘ una mera società ‘cartiera’, evidenziano come il ricorrente, a fronte della sostanziale inesistenza della società emittente, non sia stato in grado di produrre documentazione che confortasse l’ipotesi difensiva di
sussistenza delle operazioni, contrariamente a quanto accertato dalla GDF, la quale evidenziava l’assenza di documenti di trasporto, di prova dei pagamenti, , l’assenza di mezzi di trasporto in capo alla società.
Del pari, la doglianza sull’elemento soggettivo del reato Ł meramente contestativa, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione ampiamente resa a pagina 5-6 della sentenza impugnata, ai cui contenuti in dettaglio si rimanda, e che sostanzialmente inferisce la sussistenza del dolo dal notevole importo oggetto delle fatture, dalla reiterazione delle operazioni e dall’avere il ricorrente tratto principale vantaggio dal fatto.
3.2. In secondo luogo, il presente ricorso costituisce pedissequa reiterazione di analoga doglianza sollevata con il primo motivo di appello, puntualmente disattesa dalla Corte territoriale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pagg. 3-6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
3.3. Il ricorso ha quindi ad oggetto censure diverse da quelle consentite dalla legge ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (v. da ultimo Sez. 3, n. 36343 del 18/07/2024, Khan, n.m.).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME