Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un appello, ogni mossa processuale ha un peso determinante. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre una lezione fondamentale su cosa rende un ricorso inammissibile, evidenziando due errori comuni: la rinuncia a specifici motivi d’appello e la genericità delle censure presentate. Questa ordinanza non solo chiarisce aspetti tecnici della procedura penale, ma serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva precisa e coerente in ogni grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Lecce, decideva di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su due principali doglianze: la prima contestava la sussistenza di una specifica circostanza aggravante, mentre la seconda lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma densa di significato giuridico, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. L’esito non è stato una valutazione nel merito delle accuse, ma una bocciatura netta basata su vizi procedurali che hanno reso impossibile l’esame delle questioni sollevate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato il ricorso analizzando separatamente i due motivi presentati, entrambi giudicati non meritevoli di accoglimento per ragioni distinte ma ugualmente importanti.
Primo Motivo: L’Effetto della Rinuncia ai Motivi d’Appello
Il primo punto, relativo alla contestazione della circostanza aggravante, è stato dichiarato inammissibile per una ragione procedurale cruciale. La Corte ha richiamato un suo consolidato orientamento secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d’appello nel grado precedente determina il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai punti oggetto di rinuncia. In altre parole, se un difensore rinuncia a contestare un capo della sentenza in appello, quella parte della decisione diventa definitiva e non può più essere messa in discussione davanti alla Cassazione. Nel caso di specie, proprio questo era accaduto, precludendo ogni ulteriore esame del motivo.
In aggiunta, i Giudici hanno sottolineato come il motivo fosse comunque privo di specificità, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte con logica impeccabile dalla Corte territoriale.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Questione delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un altro principio cardine: per negare le attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi su elementi negativi ritenuti decisivi. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato i “plurimi e gravi precedenti penali” dell’imputato e le “modalità allarmanti della condotta criminosa”. Questi fattori sono stati giudicati sufficienti a giustificare il diniego, rendendo superflua ogni altra considerazione e la censura del ricorrente generica e infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un compendio di pragmatismo processuale. Insegna che la strategia difensiva deve essere coerente e ponderata in ogni sua fase. Rinunciare a un motivo d’appello è una scelta con conseguenze definitive, che preclude future contestazioni. Allo stesso modo, presentare un ricorso inammissibile basato su doglianze generiche, che non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata ma si limitano a riproporre vecchie tesi, è un esercizio sterile. Per i professionisti del diritto, questo provvedimento rafforza la necessità di formulare ricorsi mirati, specifici e giuridicamente solidi, unica via per ottenere un esame nel merito da parte della Suprema Corte.
Perché il motivo di ricorso sulla circostanza aggravante è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la rinuncia parziale ai motivi nel precedente grado di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza sui punti rinunciati, che non possono quindi essere più contestati in Cassazione.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dell’appello nel ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte ha ribadito che un motivo di ricorso è inammissibile se è privo di specificità e si limita a riproporre le stesse doglianze già discusse e respinte dal giudice del gravame con motivazioni logiche.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la Corte, per negare le attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi, come i gravi e numerosi precedenti penali dell’imputato e le modalità allarmanti della sua condotta, senza necessità di analizzare ogni altro elemento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4842 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4842 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CASARANO il 12/02/1971
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è inammissibile, poi secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinun parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della senten gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il rico per cassazione con il quale, come nella specie, si propongono censure attinenti motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le quest relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01);
che in ogni caso il motivo è privo di specificità poiché ripropone le stes doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice gravame con corretti argomenti logici e secondo i principi di diritto affermati da giurisprudenza di legittimità ed espressamente richiamati (si vedano, particolare, le pagine da 4 a 7, in cui diffusamente la Corte territoriale dà delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente detta circostanza aggravante);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostan attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle pred circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tu gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilev come avvenuto nella specie, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particol 7, dove sono stati valorizzati i plurimi e gravi precedenti penali da cui il Cera r gravato e le modalità allarmanti della condotta criminosa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente