Ricorso inammissibile in Cassazione: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare se non adeguatamente strutturata. Il caso riguarda un ricorso inammissibile contro una condanna per furto aggravato, dove la difesa non è riuscita a scalfire un impianto probatorio solido, basato su prove scientifiche come il DNA. Analizziamo la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti alla Base della Condanna
L’imputato era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Trapani sia in appello dalla Corte di Palermo per un furto aggravato commesso in un’abitazione nel 2016. A suo carico pesava anche la contestazione della recidiva qualificata, un’aggravante che scatta quando si commette un reato della stessa natura di uno per cui si è già stati condannati.
Le prove che hanno portato alla condanna erano particolarmente solide: non solo le immagini di un sistema di videosorveglianza, ma soprattutto l’esame del DNA, che aveva inchiodato l’imputato alle sue responsabilità.
Il Ricorso in Cassazione e le Ragioni della sua Inammissibilità
La difesa ha tentato l’ultima carta presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti sono stati giudicati del tutto inadeguati per ottenere una revisione della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali.
Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso è stato definito “del tutto generico”. La difesa, infatti, non ha mosso critiche specifiche e argomentate contro la dettagliata disamina degli elementi probatori (DNA e video) effettuata dai giudici di merito. La Cassazione, in linea con la sua giurisprudenza costante, ha ribadito che un atto di impugnazione non può limitarsi a una critica vaga, ma deve contenere contestazioni puntuali e precise, capaci di mettere in discussione il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Limitarsi a un dissenso generico, senza confrontarsi con le prove, rende il motivo di ricorso nullo.
Infondatezza dei Motivi sulla Pena
Gli altri motivi di ricorso riguardavano il trattamento sanzionatorio, in particolare l’aumento di pena per la recidiva e la sua quantificazione (la cosiddetta dosimetria). Anche su questo punto, la Corte ha ritenuto il ricorso infondato. I giudici di merito avevano ampiamente e congruamente motivato la loro decisione, valorizzando elementi previsti dalla legge, come la maggiore pericolosità sociale dell’imputato, dimostrata sia dalla condotta tenuta sia dai suoi numerosi e gravi precedenti penali per reati specifici.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che il suo ruolo, in sede di legittimità, non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, la sentenza d’appello era inattaccabile sotto entrambi i profili. I motivi di ricorso erano o troppo generici per essere presi in considerazione, o miravano a una rivalutazione del merito della pena, inammissibile in Cassazione quando la decisione è, come in questo caso, giustificata in modo logico e coerente con i parametri legali (art. 133 c.p.). Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
La decisione conferma un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione, per avere successo, deve essere specifico, pertinente e tecnicamente ben formulato. Non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza di condanna. La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato per l’imputato la condanna definitiva, oltre all’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che affrontino criticamente e in punto di diritto le motivazioni della sentenza, unico modo per superare il vaglio di legittimità della Suprema Corte.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi erano troppo generici e non contestavano in modo specifico le prove a carico, come il DNA e i video. Inoltre, le critiche relative alla pena erano infondate, poiché la sentenza aveva adeguatamente motivato la sanzione sulla base della pericolosità e dei precedenti dell’imputato.
Quali principi si applicano ai motivi di ricorso in Cassazione?
I motivi di ricorso in Cassazione non possono essere generici, ma devono contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (controllo di legittimità).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6651  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma di quella del Tribunale Trapani, con la quale il predetto è stato condannato per un furto aggravat abitazione (in Trapani, 8/6/2016), con la recidiva qualificata;
ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi non consen in sede di legittimità: il primo in quanto del tutto generico, a front dettagliata disamina degli elementi probatori, costituiti dall’esame del DNA, anche dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza, oltre che silente s ragioni di diritto e i dati in fatto a sostegno della richiesta (sul contenuto e dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricors cassazione); i restanti, siccome inerenti al trattamento sanzionatorio (aume per la recidiva qualificata e dosimetria della pena), giustificato congruament giudici territoriali attraverso la valorizzazione di elementi rientranti tra i legali di cui all’art. 133, cod. pen., mediante rinvio alla maggiore peric espressa con la condotta ai fini della ritenuta recidiva e ai numerosi e precedenti penali per reati specifici in epoca immediatamente antecedent argomentare coerente con í principi più volte affermati da questa Corte legittimità in punto maggiore pericolosità dell’imputato (sez. 2 n. 39743 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264533; sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267130);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024
NOME COGNOME
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Il Consigliere estensore
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Il esidente
Do ella erranti